Sentenza n. 1369/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di VIA relativo a un impianto agrivoltaico, nella parte in cui ha recepito le prescrizioni paesaggistiche e attribuito loro carattere vincolante e insuperabile, imponendo lo stralcio o la riduzione di porzioni del progetto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di compatibilità ambientale relativo a un impianto agrivoltaico, deducendo: la tardività del parere paesaggistico e l’illegittimo riconoscimento della sua natura vincolante; il travisamento dei presupposti e il difetto di istruttoria nella valutazione degli impatti cumulativi, per avere l’amministrazione considerato attuale e concretamente realizzabile un diverso impianto non ancora assistito da infrastrutture di rete disponibili e caratterizzato da tempi di attuazione incerti; l’erronea individuazione di un vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004, fondata su un impluvio ritenuto corso d’acqua nonostante gli accertamenti dell’Autorità di Bacino; la mancata considerazione delle specifiche caratteristiche agrivoltaiche dell’intervento; la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché le controdeduzioni della società erano state formalmente acquisite ma non effettivamente esaminate; la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e del dissenso costruttivo, per l’imposizione di prescrizioni sostanzialmente espulsive senza ricerca di soluzioni alternative o mitigative. La controinteressata aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione autonoma dei pareri presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando che i pareri acquisiti nel procedimento di VIA erano atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi e non vincolanti, sicché doveva essere impugnato il solo provvedimento finale, nel quale potevano essere dedotti anche i vizi derivati dagli atti istruttori. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa al difetto di motivazione: nel procedimento di VIA il parere paesaggistico ha natura non vincolante, indipendentemente dalla sua tempestività, e il suo recepimento nel provvedimento finale può integrare motivazione per relationem, purché il contenuto richiamato sia conoscibile e consenta di ricostruire il percorso decisionale. Ha invece accolto le censure relative alla valutazione cumulativa, rilevando che il progetto anteriore può essere assunto come parametro cronologico soltanto se concretamente realizzabile in tempi certi e ragionevolmente brevi; la mancata verifica di tale requisito ha determinato difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Ha accolto anche la censura sul vincolo paesaggistico, poiché l’amministrazione aveva dato per acquisita la sua esistenza sulla base di fonti cartografiche prive di autonoma valenza normativa, senza confrontarsi con l’accertamento dell’Autorità di Bacino e senza verificare concretamente il pregiudizio paesaggistico. È stata accolta la censura relativa alle caratteristiche agrivoltaiche: il progetto non poteva essere valutato secondo i criteri propri di un impianto fotovoltaico tradizionale, omettendo l’esame delle soluzioni progettuali dirette a preservare la funzione agricola e ridurre il consumo di suolo. È stata inoltre ritenuta fondata la violazione del contraddittorio, poiché la mera conferma del precedente parere, senza esame delle controdeduzioni, non costituiva risposta partecipativa effettiva. Infine, il TAR ha accolto la censura di sproporzionalità e violazione del dissenso costruttivo: le prescrizioni avevano prodotto un effetto sostanzialmente espulsivo senza valutare alternative localizzative, mitigazioni o adattamenti progettuali, né bilanciare adeguatamente tutela paesaggistica e interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile. Il decreto impugnato è stato annullato, con obbligo per l’amministrazione di rinnovare l’istruttoria e riesercitare il potere. Il Ministero dell’Ambiente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Individua il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nel cui ambito è stato adottato il provvedimento impugnato.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
È stato richiamato quale fondamento del presunto vincolo paesaggistico relativo alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua; il TAR ha ritenuto carente la verifica dell’effettiva sussistenza del presupposto vincolistico e del concreto pregiudizio paesaggistico.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Consente la motivazione per relationem, purché l’atto richiamato sia conoscibile e permetta di ricostruire in modo intellegibile le ragioni della decisione.
art. 10-bis l. 241/1990
Pur non applicandosi direttamente alla VIA, esprime principi generali di partecipazione e contraddittorio che impongono all’amministrazione di esaminare effettivamente gli apporti del privato.
art. 14-ter l. 241/1990
È stato richiamato quale fondamento del dissenso costruttivo, imponendo all’amministrazione di indicare, ove possibile, modifiche progettuali idonee a superare le criticità invece di limitarsi a prescrizioni meramente interdittive.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, il parere paesaggistico ha natura non vincolante, indipendentemente dal rispetto del termine procedimentale; il suo recepimento nel provvedimento finale non determina di per sé un difetto di motivazione, purché il richiamo sia conoscibile e consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione.
- I pareri acquisiti nel procedimento di VIA, quando siano atti endoprocedimentali privi di immediata efficacia lesiva e destinati a confluire nel provvedimento conclusivo, non devono essere autonomamente impugnati; il ricorrente può dedurre nel giudizio contro il provvedimento finale anche i vizi derivati dagli atti istruttori presupposti.
- La valutazione degli impatti cumulativi può incidere su un progetto successivo in applicazione del criterio cronologico soltanto quando il progetto anteriore, assunto come parametro di riferimento, sia concretamente realizzabile in tempi certi e ragionevolmente brevi. Non possono essere utilizzati interventi meramente ipotetici o subordinati a opere eventuali e a tempi incerti per comprimere iniziative effettivamente attuabili.
- La verifica paesaggistica deve fondarsi su un’istruttoria concreta circa l’esistenza del vincolo e l’effettivo pregiudizio arrecato al bene tutelato; non è sufficiente desumere automaticamente il vincolo da rappresentazioni cartografiche prive di autonoma valenza normativa, soprattutto quando risultino acquisiti accertamenti tecnici specifici di autorità competenti di segno contrario.
- Gli impianti agrivoltaici devono essere valutati in relazione alle loro caratteristiche concrete e non mediante automatica assimilazione agli impianti fotovoltaici tradizionali. L’amministrazione deve considerare le soluzioni progettuali che preservano la funzione agricola, riducono il consumo di suolo e mitigano l’impatto paesaggistico.
- Anche nei procedimenti di VIA, nei quali non si applica direttamente l’art. 10-bis l. 241/1990, il contraddittorio procedimentale non può ridursi a un adempimento formale: le osservazioni del privato devono essere effettivamente esaminate e il dissenso deve, ove possibile, essere espresso in forma costruttiva, valutando soluzioni meno restrittive e bilanciando tutela paesaggistica e interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
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