Cassazione Penale, Sentenza n. 19993/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che, riformando parzialmente il primo grado, aveva riconosciuto reati di concussione, tentata concussione e induzione indebita e aveva rideterminato pene e misure. Le censure principali erano: (i) per Biaginí e Laccetti: vizio di qualificazione giuridica dei fatti (si sosteneva che doveva applicarsi l'art. 319‑quater "induzione indebita" o, in altro capo, la diversa configurazione fattuale), carenze e contraddittorietà della motivazione, travisamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni delle persone offese; contestazione della misura ablativa (confisca per equivalente) senza corretta verifica del profitto individuale; (ii) per Bruno: vizio di motivazione per la riforma in peius rispetto al primo grado, dedotta erronea qualificazione come concorrente nella concussione e nel favoreggiamento reale, mancata valutazione del ruolo di mero intermediario/nuncius, illegittima rinnovazione istruttoria senza esame dell'imputato e ingiustificata applicazione della confisca per equivalente. In sostanza le difese chiedevano annullamento o diversa qualificazione dei reati e/o esclusione della responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fernando Antonio Biaginí e di Massimo Matteo Laccetti, confermando nella sostanza le decisioni di merito che li avevano ritenuti responsabili dei reati contestati e disponendo la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione, in solido tra loro, delle spese sostenute dalla parte civile (Comune di Foggia) liquidate complessivamente in euro 4.000 oltre accessori. Quanto ad Adriano Bruno, il ricorso è stato accolto: la Corte ha ritenuto errata la qualificazione e la valutazione della sua responsabilità da parte della Corte territoriale (mancanza di apporto causale volontario nell'interesse dei concussori, ruolo di mero intermediario senza vantaggio), e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti per non aver commesso il fatto. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di legge a cura della cancelleria.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen.
La norma sulla concussione è stata applicata quando è stato accertato un abuso costrittivo del pubblico ufficiale che, con comportamenti di ostruzionismo e minaccia implicita di un "male contra ius", ha posto la vittima in uno stato di soggezione tale da costringerla a dare denaro; la Corte ha ritenuto che i fatti relativi a Biaginí e Laccetti soddisfano questi elementi.
art. 319‑quater cod. pen.
La norma sull'induzione indebita è stata richiamata nelle difese come possibile riqualificazione; la Corte ha distinto l'induzione (pressione morale/persuasione con minor valore costrittivo) dalla concussione, riaffermando che la fattispecie concreta presentava elementi di abuso costrittivo più gravosi, giustificando l'applicazione dell'art. 317 nei confronti dei pubblici ufficiali.
art. 110 cod. pen.
Richiamato come disciplina generale del concorso di persone nel reato: la Corte ha affermato che un concorrente può essere ritenuto responsabile anche senza la qualità di pubblico ufficiale qualora abbia concorso volontariamente nell'azione costrittiva e nell'interesse del pubblico ufficiale.
art. 117 cod. pen.
Richiamato in relazione al mutamento del titolo del reato per taluni concorrenti; la Corte ha chiarito che l'art. 117 richiede che il fatto del concorrente sia reato anche in assenza della qualità personale dell'autore principale, condizione non riscontrata per Bruno.
art. 322‑ter cod. pen.
Norma sulla confisca per equivalente: è stata evocata in relazione alla misura ablativa irrogata nei confronti degli imputati; la Corte ha ritenuto inammissibile parte del motivo che contestava la mancata verifica puntuale del profitto spettante a ciascun concorrente (motivo non prospettato in appello).
art. 603, comma 3‑bis cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: contestata dalla difesa di Bruno per la mancata escussione dell'imputato; la Corte ha valutato le questioni processuali ma ha accolto il ricorso di Bruno per ragioni sostanziali indipendenti dall'eventuale vizio procedurale.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole generali sulla valutazione della prova: le doglianze sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese sono state ritenute inammissibili o infondate se miravano a rimettere in discussione la valutazione di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata.
art. 379 cod. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione del favoreggiamento reale: la Corte ha accertato che le condizioni soggettive e oggettive per il favoreggiamento reale non sussistevano nei confronti di Bruno, giustificando l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Distinzione concussione vs induzione indebita: la concussione richiede abuso costrittivo del pubblico ufficiale (minaccia/ostruzionismo che determina una grave limitazione della libertà decisionale della vittima), mentre l'induzione è persuasione/pressione con minore intensità condizionante; la qualificazione dipende dall'insieme delle circostanze e non da singole frasi intercettate.
- Ruolo dell'intermediario: un "nuncius" o mediatore che agisce esclusivamente nell'interesse del privato vittima, senza vantaggio personale e senza apporto causale volontario all'azione costrittiva, può essere escluso dalla responsabilità per concorso o favoreggiamento reale.
- Limiti della Cassazione: in sede di legittimità non è ammessa la rinnovata valutazione in fatto delle prove né la richiesta di una diversa lettura alternativa delle emergenze probatorie, salvo vizi di diritto o di motivazione formale e specifica.
- Specificità dei motivi in Cassazione: i motivi devono essere specifici e indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto che si censurano; motivi generici o che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Confisca per equivalente: la sua legittimità richiede adeguata motivazione e, se si contesta la proporzione tra profitto e responsabilità individuale, la questione va sollevata e valorizzata in appello per essere esaminata in Cassazione.
- Principio sulla responsabilità per concorso (art. 110/117): il concorrente privo di qualifica può rispondere per concorso solo se il suo comportamento è di per sé illecito o concorre volontariamente e coscientemente all'azione illecita dell'agente qualificato; se manca tale apporto volontario, la responsabilità non sussiste.
- Effetto dell'annullamento senza rinvio: quando la Corte di legittimità accerta definitivamente l'infondatezza dell'imputazione rispetto a un concorrente e i fatti sono già chiariti dai giudici di merito, può pronunciare l'annullamento senza rinvio (acquittamento) evitando ulteriore giudizio di merito.
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