Sentenza del 08/06/2017 n. 3319 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Interruzione - Cause - Riassunzione - Termine perentorio - Mancato rispetto - Inammissibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata riassunzione entro il termine perentorio ha comportato l’inammissibilità dell’atto riassuntivo e l’estinzione del processo. L’interruzione opera automaticamente quando la parte sta in giudizio personalmente o quando l’evento riguarda il difensore incaricato dell’assistenza tecnica; negli altri casi opera dalla dichiarazione in udienza o dalla comunicazione scritta del difensore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il processo tributario era stato interrotto per una delle cause tassativamente previste dall’art. 40 del d.lgs. n. 546/1992. La controversia riguardava il mancato rispetto del termine perentorio di sei mesi per presentare l’istanza di trattazione e riassumere il processo, decorrente dalla dichiarazione dell’interruzione effettuata dal difensore in udienza o comunicata per iscritto alla Commissione.
Norme richiamate
Art. 40 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina le cause tassative di interruzione del processo tributario e stabilisce quando l’interruzione si produce automaticamente o a seguito della dichiarazione del difensore.
Art. 43 del d.lgs. n. 546/1992
Prevede l’obbligo di riassumere il processo interrotto mediante istanza di trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione dell’interruzione.
Art. 45 del d.lgs. n. 546/1992
Collega al mancato rispetto degli adempimenti processuali l’estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine di sei mesi per la riassunzione dopo l’interruzione è perentorio: il suo mancato rispetto rende inammissibile l’atto tardivo.
- La parte interessata deve monitorare autonomamente l’evento interruttivo e attivarsi tempestivamente, senza attendere ulteriori comunicazioni del giudice.
- Quando l’interruzione deriva da un evento riguardante il difensore, il termine decorre dalla dichiarazione resa in udienza o dalla comunicazione scritta alla Commissione.
- La tardiva riassunzione determina l’estinzione del processo, con conseguenze potenzialmente definitive sulla possibilità di ottenere una decisione nel merito.
- La regola è coerente con l’orientamento della Cassazione, tra cui Cass. n. 4242/2017, secondo cui il rispetto del termine perentorio costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del giudizio.
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