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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24147/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Pinto, imputato per reati in materia di stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari, ha chiesto la revoca della misura o, in subordine, la modifica del luogo di esecuzione durante il giudizio abbreviato. Il giudice Montemurro ha respinto la richiesta con ordinanza del 29/11/2024 motivando che la durata della custodia va valutata in proporzione all'entità della pena "irroganda" e ritenendo il tempo trascorso "insufficiente" a ridurre il pericolo di recidiva. Di Pinto ha proposto ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che il giudice avesse indebitamente anticipato il convincimento sul merito e sulla pena. La Corte d'appello di Bari ha dichiarato la ricusazione inammissibile ritenendo le affermazioni funzionali alla valutazione cautelare; Di Pinto ha quindi impugnato tale ordinanza in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione. Ha ritenuto che le valutazioni del giudice sulla proporzione tra durata della misura cautelare e la pena che "si ritiene possa essere irrogata" fossero necessarie e funzionali alla decisione sulla revoca/attenuazione della misura (richieste dagli artt. 275 e 299 c.p.p.), e non costituivano una indebita anticipazione della decisione di merito. Pertanto la ricusazione rimane inammissibile e l'ordinanza di rigetto della revoca/trasferimento della misura è stata sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b)

    Disciplina la dichiarazione di ricusazione per manifestazione di pregiudizio nel convincimento; la Corte interpreta che la causa di ricusazione opera solo se il giudice ha anticipato il giudizio di merito senza necessità funzionale con l'atto incidentale.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 2)

    "ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata"

    Il giudice, nel valutare l'adozione o la persistenza di una misura cautelare, può e deve apprezzare la proporzione rispetto alla sanzione che si ritiene possa essere inflitta; riferimento alla "pena che si ritiene possa essere irrogata" non equivale necessariamente a un'indebita anticipazione del giudizio di colpevolezza.

  • art. 299 cod. proc. pen. (comma 2)

    "alvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose"

    Nelle domande di revoca o sostituzione della misura il giudice deve valutare la persistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità rispetto alla sanzione che si ritiene possa essere inflitta.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi di incompatibilità: le attività endo-processuali svolte legittimamente dal giudice nell'ambito del procedimento non costituiscono necessariamente causa di incompatibilità ai fini della ricusazione.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Riferimento alla competenza del giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale; il potere cautelare è accessorio rispetto alla cognizione sul merito e rientra nelle funzioni del medesimo giudice.

Massime di principio

  • La ricusazione per "anticipazione del convincimento" è ammissibile solo se il giudice ha espresso valutazioni sul merito in modo avulso dai propri compiti istituzionali e senza necessità funzionale rispetto all'atto incidentale; valutazioni funzionali alla decisione cautelare non costituiscono ricusazione.
  • Nelle decisioni su revoca o modifica di misure cautelari il giudice deve applicare il principio di proporzionalità: valutare la persistenza delle esigenze cautelari e la proporzione tra durata della misura e la pena che si ritiene possa essere inflitta.
  • L'uso della locuzione "pena irroganda" o simili non implica automaticamente un'indebita anticipazione di giudizio: è lecito riferirsi alla sanzione che si ritiene applicabile ai fini della verifica di proporzione della misura cautelare.
  • Per proporre con successo una ricusazione è necessario dimostrare l'assenza di nesso funzionale tra le esternazioni del giudice e l'atto incidentale e che le esternazioni abbiano di fatto anticipato gli esiti decisionali sul merito.
  • In pratica, le contestazioni sulla parzialità del giudice, quando concernono valutazioni effettuate nell'ambito della stessa fase procedurale (es. decisioni cautelari assunte nel corso del processo), sono difficili da sostenere: la via ordinaria resta impugnare i provvedimenti definitivi o disciplinari ove rilevanti vizi procedurali o motivazionali.

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