Sentenza n. 1917/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’avviso di pagamento n. 2500081700569484, notificato in data 30/01/2025 dalla STEP s.r.l., quale concessionaria del Comune di Castello di Annone per il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, avente ad oggetto il pagamento del canone patrimoniale di concessione per l’anno 2025, in relazione all’occupazione permanente di soprassuolo mediante viadotto autostradale della A21; - di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto in data 25/09/2025: - dell’avviso di accertamento esecutivo n. 2510081700600851, notificato in data 01/07/2025, in relazione all’occupazione dello spazio sovrastante la Strada Fraz. Bordoni; - di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto in data 05/03/2026: - dell’avviso di pagamento canone unico 2026 n. 2600081700635513, relativo all’anno 2026, notificato in data 05/01/2026, in relazione all’occupazione dello spazio sovrastante la Strada Fraz. Bordoni - di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato, tra cui in particolare, ove occorra, del “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali”, approvato dal Comune di Castello di Annone con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2021, nella parte in cui, all’art. 20, prevede che anche i soggetti esenti dal pagamento del canone debbano essere dotati di valido provvedimento di concessione e/o autorizzazione; Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto in data 29/05/2026: - dell’avviso di accertamento esecutivo n. 2610081700660811 emesso in data 30/03/2026, relativo al Servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, notificato dalla Step S.r.l. per conto del Comune di Casello di Annone in data 30/03/2026, per l’anno di competenza 2026, nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avvisi di pagamento e di accertamento esecutivo del canone unico patrimoniale (CUP) per le annualità 2025 e 2026, relativi all’occupazione del soprassuolo comunale da parte di un viadotto autostradale, nonché, con i motivi aggiunti, il regolamento comunale nella parte in cui richiede un titolo concessorio anche ai soggetti esenti
Esito
Favorevole al resistente (ente impositore e concessionario della riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria autostradale ha impugnato l’avviso di pagamento relativo al CUP 2025 notificato il 30 gennaio 2025 e, con successivi motivi aggiunti, gli avvisi e gli accertamenti esecutivi relativi alle annualità 2025 e 2026, contestando la pretesa per l’occupazione dello spazio sovrastante una strada comunale da parte del viadotto della A21. Con il primo motivo ha sostenuto che il viadotto appartiene al demanio autostradale statale e coesiste legittimamente con il territorio comunale, sicché non ricorrerebbe il presupposto dell’occupazione di suolo comunale; in ogni caso, l’eventuale soggetto passivo sarebbe lo Stato, proprietario della res, e non la società concessionaria. In via subordinata ha dedotto difetto d’istruttoria e insufficienza della motivazione, per mancata precisa misurazione della superficie asseritamente occupata e per omessa spiegazione delle ragioni per cui il canone fosse imputato al concessionario anziché al titolare del bene. Con i motivi aggiunti ha inoltre impugnato il regolamento comunale, in particolare la previsione che impone un valido provvedimento concessorio o autorizzatorio anche ai soggetti esenti. La società di riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia spettasse al giudice tributario, in quanto relativa a un prelievo tributario, oppure, se qualificato come canone concessorio, al giudice ordinario. Nel merito ha sostenuto che l’occupazione materiale e la sua estensione risultassero dai documenti e che l’attività d’impresa della ricorrente individuasse quest’ultima come soggetto passivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile in favore del giudice tributario, senza esaminare nel merito le censure sull’esistenza dell’occupazione, sull’individuazione del soggetto passivo, sull’istruttoria e sulla motivazione. Ha ritenuto che il CUP istituito dalla legge n. 160/2019 abbia natura tributaria e che, quando il ricorrente contesta l’an della pretesa per mancata integrazione del presupposto impositivo, la controversia appartenga alla giurisdizione tributaria. La contestazione non riguardava l’esercizio di poteri discrezionali comunali in tema di esenzioni o riduzioni, né la conformazione di uno specifico rapporto concessorio: l’impugnazione del regolamento, formulata in termini dubitativi e senza censure puntuali, non mutava l’oggetto sostanziale della lite. La conformazione concessoria del regolamento comunale non è idonea a modificare la natura legale e coattiva del CUP né il relativo riparto di giurisdizione. Il giudizio può essere proseguito davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Spese integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La contestazione del complessivo rapporto concessorio esclude infatti che la controversia assuma contenuto meramente patrimoniale e sia devoluta al Giudice ordinario.
La giurisdizione amministrativa in materia di concessioni di beni pubblici riguarda le controversie che investono il rapporto concessorio e l’esercizio del potere autoritativo, mentre non si estende alla contestazione dell’an di un prelievo tributario fondata sulla mancata integrazione del presupposto impositivo.
art. 1, commi 816-847, legge 27 dicembre 2019, n. 160
Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.
Il CUP è una prestazione patrimoniale coattiva di derivazione legale, dovuta in ragione dell’occupazione e non come corrispettivo contrattuale di una concessione; le controversie sulla sussistenza del presupposto impositivo appartengono pertanto al giudice tributario.
art. 1, comma 819, lett. a), legge 27 dicembre 2019, n. 160
Il presupposto del canone è – per quanto di interesse in questa sede – «l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile».
Il presupposto del CUP è l’occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi pubblici descritti dalla legge; la verifica se tale presupposto ricorra nel caso concreto attiene alla pretesa tributaria.
art. 1, comma 823, legge 27 dicembre 2019, n. 160
Il canone è dovuto «dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva […]».
La legge individua come soggetto passivo il titolare del titolo e, in mancanza, chi effettua l’occupazione abusiva; la contestazione circa l’individuazione del soggetto obbligato investe la pretesa tributaria, non necessariamente un rapporto concessorio.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La controversia è dunque devoluta alla giurisdizione del Giudice Tributario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere proseguito ai sensi dell’art. 11 co. 2 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo il meccanismo di translatio iudicii previsto dal c.p.a.
Massime di principio
- Il CUP disciplinato dalla legge n. 160/2019 ha natura tributaria: è una prestazione patrimoniale coattiva di derivazione legale, il cui presupposto è l’occupazione e non il rilascio di una concessione quale controprestazione contrattuale.
- La controversia sulla sussistenza del presupposto impositivo del CUP, inclusa la contestazione dell’esistenza dell’occupazione o dell’individuazione del soggetto passivo, appartiene alla giurisdizione tributaria quando non investe l’esercizio di poteri discrezionali di esenzione o riduzione né la conformazione di un rapporto concessorio.
- La previsione di un modello concessorio nel regolamento comunale non modifica la natura tributaria del CUP fissata dalla legge e non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa; l’eventuale contrasto del regolamento con la disciplina primaria rileva solo se dedotto con specifiche censure.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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