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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26042 - Corte di Cassazione

Riscossione delle imposte - Sanzioni amministrative - Società di capitali - Responsabilità solidale dell'amministratore o del legale rappresentante - Non sussiste-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso la responsabilità solidale dell'amministratrice per le soprattasse e pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni relative all'accertamento delle imposte sui redditi. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avesse esaminato alcune eccezioni dell'Ufficio. Il secondo motivo contestava l'interpretazione dell'art. 98 del D.P.R. n. 602 del 1973 e delle norme in materia di responsabilità degli amministratori e sanzioni tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, era generico e non individuava la specifica questione sulla quale il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l'amministratore o legale rappresentante di una società di capitali non risponde in solido delle soprattasse o pene pecuniarie applicate alla società per violazioni direttamente imputabili a quest'ultima in materia di accertamento delle imposte sui redditi. La solidarietà prevista dall'art. 98 del D.P.R. n. 602 del 1973 riguarda esclusivamente le sanzioni civili disciplinate dal titolo III dello stesso decreto. Non sono state liquidate spese perché la resistente non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, commi 2 e 6

    La solidarietà prevista dalla norma si applica alle sole sanzioni civili previste dal titolo III del decreto.

    La norma non estende automaticamente all'amministratore della società la responsabilità per soprattasse e pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni tributarie direttamente imputabili alla persona giuridica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le violazioni delle norme sull'accertamento delle imposte sui redditi sono imputabili alla società e le relative sanzioni non ricadono solidalmente sull'amministratore in assenza di una specifica base normativa.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 2, 11, 25 e 27

    Il sistema successivo ha valorizzato la responsabilità della persona fisica cui è riferibile la violazione, confermando, per il regime precedente, l'assenza di una responsabilità generalizzata degli amministratori per gli illeciti della società.

  • L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 12

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate, ma non è stata ritenuta idonea a fondare la responsabilità solidale dell'amministratore per le sanzioni direttamente irrogate alla società.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; tuttavia, la relativa censura in cassazione deve individuare con precisione la questione omessa.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina previgente, ogni motivo doveva concludersi con un quesito di diritto specifico e idoneo; un quesito generico determina l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • L'amministratore di una società di capitali non è automaticamente responsabile in solido delle sanzioni tributarie pecuniarie irrogate alla società per violazioni proprie della persona giuridica.
  • La solidarietà dell'amministratore deve derivare da una disposizione normativa specifica e non può essere ricavata in via generale dalla sola carica ricoperta.
  • Occorre distinguere tra sanzioni civili connesse alla riscossione, per le quali può operare una previsione di solidarietà, e soprattasse o pene pecuniarie derivanti da violazioni tributarie della società.
  • Per attribuire una sanzione direttamente all'amministratore è necessario verificare se la condotta illecita sia personalmente riferibile a lui e quale regime normativo ratione temporis sia applicabile.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omessa pronuncia richiede l'indicazione precisa della domanda o eccezione non esaminata; quesiti generici possono comportare l'inammissibilità del motivo.

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