Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15880/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza vita stipulata dalla madre delle parti con una compagnia assicurativa, con beneficiari inizialmente indicati negli eredi testamentari o legittimi. Dopo il decesso della stipulante, una figlia ha appreso che la compagnia aveva liquidato l'indennizzo a terzi a seguito di una successiva modifica della designazione del beneficiario, effettuata dalla madre poco prima della morte. La figlia esclusa ha chiesto prima di conoscere il nominativo del nuovo beneficiario, ma l'assicurazione ha opposto un rifiuto per ragioni di privacy. In giudizio ha quindi domandato, in via principale, l'accertamento della nullità della nuova designazione per difetto assoluto di volontà e/o violazione di norma imperativa, anche in relazione alla circonvenzione di incapace, e la condanna alla reintegrazione nel patrimonio ereditario delle somme corrisposte; in subordine ha chiesto l'annullamento della designazione per incapacità, vizio del consenso o errore; in via ulteriormente gradata, ha chiesto la condanna dell'assicurazione a comunicare il nominativo del nuovo beneficiario. La corte d'appello ha accolto solo quest'ultima domanda e ha compensato parzialmente le spese. In cassazione, la ricorrente principale ha censurato la decisione sulle spese nei rapporti con l'assicurazione e con la sorella, lamentando violazione del principio di soccombenza, difetto di motivazione e mancata specifica giustificazione della compensazione. La sorella ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la domanda di ostensione del nominativo fosse in appello una domanda nuova, vietata dall'art. 345 c.p.c., perché fondata su una causa petendi diversa da quella proposta in primo grado; ha inoltre censurato la regolazione delle spese per mancato riconoscimento della sua totale vittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo incidentale sul divieto di nova, osservando che la domanda di ostensione del nominativo del beneficiario aveva conservato lo stesso petitum e la stessa sostanza causale, e che, comunque, un eventuale mutamento della causa petendi si sarebbe tradotto in una domanda sostitutiva e non aggiuntiva, quindi ammissibile in appello secondo l'interpretazione sistematica dell'art. 345 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale, perché privo di autonoma censura. Quanto al ricorso principale, la Corte ha escluso la violazione delle norme sulle spese, affermando che vi era reciproca soccombenza tra le sorelle e, quindi, legittima compensazione parziale tra loro; ha altresì confermato la condanna dell'attrice a rifondere le spese alla compagnia assicuratrice per la soccombenza nei suoi confronti. Le spese del giudizio di legittimità tra le due sorelle sono state integralmente compensate, mentre la ricorrente è stata condannata a rimborsare alla compagnia le spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre disposto il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la reciproca soccombenza può giustificare una compensazione parziale o integrale tra le parti in rapporto processuale reciproco

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese nei casi previsti, qui ricondotti alla reciproca soccombenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciare su quanto domandato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di domande nuove in appello va letto in senso sistematico e non impedisce domande sostitutive rispetto a quelle originarie

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale pregiudiziale travolgerebbe la statuizione sulle spese

  • art. 428 c.c.

    richiamato dalla parte come base dell'annullabilità per incapacità del disponente

  • art. 775 c.c.

    richiamato dalla parte come ulteriore base dell'annullabilità per incapacità

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla parte come possibile fondamento risarcitorio

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dalla parte per lamentare la mancata motivazione sulla condanna alle spese in assenza di violazione dei doveri di lealtà e probità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il divieto di domande nuove in appello non va applicato in modo meramente formale: è ammissibile la domanda che, pur variando in parte la causa petendi, si sostituisca a quella originaria e rimanga inserita nella medesima vicenda sostanziale senza aggiungersi ad essa.
  • Ai fini dell'art. 345 c.p.c., la novità va esclusa quando il petitum sostanziale resti immutato e la domanda successiva persegua la stessa utilità finale già dedotta in primo grado.
  • La reciproca soccombenza è configurabile non solo quando vi siano domande contrapposte tra le stesse parti, ma anche quando un'unica domanda articolata in più capi sia accolta solo parzialmente.
  • La censura sulle spese di lite non può risolversi in una critica meramente consequenziale all'accoglimento del motivo principale: occorre una specifica autonoma doglianza sul capo relativo alle spese.
  • Quando il ricorso è rigettato, la parte ricorrente è tenuta, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.