Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44742/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava quattro motivi: i primi due contestavano la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (denunciando violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione e mancato rispetto del principio di correlazione fra accusa e sentenza; in particolare si sosteneva che la presunta distrazione si fondava solo su dati contabili, stime e ipotesi del perito e non su effettiva disponibilità e sottrazione di beni); il terzo riguardava la bancarotta documentale (si denunciava che la carenza documentale era dovuta a difficoltà oggettive e non a dolo degli amministratori); il quarto attaccava il trattamento sanzionatorio (sproporzione nelle riduzioni di pena e mancata valutazione dell'aggravante di cui all'art. 219 l.f.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (relativi alla bancarotta patrimoniale): ha affermato che per la bancarotta patrimoniale distrattiva è necessario accertare una diminuzione effettiva del patrimonio destinato a garanzia dei creditori e che il mero dato contabile non è di per sé distrazione. Perciò ha annullato, in parte qua, la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio su quel capo. Ha invece rigettato (o dichiarato indeducibile/inammissibile ove rilevante) il motivo relativo alla bancarotta documentale, ritenendo insindacabile in Cassazione la valutazione data dal giudice di merito alla prova perito/curatore, e ha considerato assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio in ragione dell'annullamento parziale disposto.

Norme richiamate

  • art. 2740 cod. civ.

    Richiamato per spiegare che il patrimonio dell'imprenditore è garanzia dei creditori: la protezione interessa l'integrità patrimoniale e serve a valutare se vi sia stata una reale diminuzione patrimoniale sanzionabile penalmente.

  • art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)

    La norma punisce la distrazione che determini una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo: la Corte ha sottolineato che occorre accertare l'effettiva sottrazione e non limitarsi a rilevare inesattezze contabili.

  • art. 223 legge fallimentare (bancarotta documentale)

    La norma è un reato di evento volto a tutelare la ricostruibilità del patrimonio; secondo la Corte, la condanna richiede la prova dell'impossibilità di ricostruzione e del dolo generico (consapevolezza che la tenuta confusa avrebbe reso impossibile la ricostruzione).

  • art. 219 legge fallimentare

    Norma aggravante richiamata nel ricorso sul profilo sanzionatorio; la Corte ha osservato che la verifica di tale aggravante rientra nella motivazione del giudice di merito e, qui, il motivo sul trattamento è stato assorbito dall'annullamento parziale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione delle fonti di prova compiuta dal giudice di merito né operare una diversa lettura dei fatti ove la motivazione risulti logica e coerente.

Massime di principio

  • Per configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva non è sufficiente la sola rilevazione di voci contabili inesistenti: occorre provare la diminuzione effettiva e apprezzabile del patrimonio destinato a garanzia dei creditori.
  • Le stime, ipotesi peritali o annotazioni contabili devono essere suffragate da riscontri concreti sulla reale sottrazione o impossibilità di recupero dell'attivo per integrare la distrazione.
  • La bancarotta documentale è un reato di evento che richiede la prova dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio e del dolo generico dell'amministratore (consapevolezza che la tenuta confusa avrebbe impedito la ricostruzione); le valutazioni del perito e del curatore possono suffragare tale giudizio.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del materiale probatorio o una diversa interpretazione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente; i limiti di sindacato sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p.
  • Motivi aggiunti tardivi possono essere dichiarati inammissibili o indeducibili; in caso di accoglimento parziale del ricorso la Cassazione può annullare limitatamente a determinati capi e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
  • Sul trattamento sanzionatorio, per contestare la proporzionalità delle pene o la mancata applicazione di aggravanti occorre che tali questioni siano trattate e motivate nel merito; se l'annullamento riguarda il capo sostanziale la questione sanzionatoria può risultare assorbita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.