Cassazione Penale, Sentenza n. 5929/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e estorsione (art. 629 c.p.). Il ricorso censurava esclusivamente la gravità indiziaria: 1) sul capo relativo all'estorsione (capo 3) deduceva l'incerta identificazione del soggetto indicato nelle intercettazioni come "Enzo del pane" e osservava che riferimenti ulteriori (esercizio commerciale della moglie, dichiarazione del collaboratore Albanese) avrebbero collocazioni temporali diverse, per cui le intercettazioni inter alios non proverebbero il ruolo del ricorrente nella ripartizione dei proventi estorsivi; 2) sul capo relativo all'associazione mafiosa (capo 1) deduceva il vizio motivazionale in relazione alla carenza probatoria sul ruolo organizzativo del ricorrente, denunciando genericità delle dichiarazioni dei collaboratori (Verman, Bartolomeo) e illogicità nella valutazione di fatti come il recupero di un'autovettura rubata, richiamando i criteri delle Sezioni Unite (n. 33748/2005 Mannino e n. 36958/2021 Modaffari).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato per infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta e logica la motivazione del Tribunale del riesame: l'identificazione di "Enzo del pane" è confermata sia dalla conversazione intercettata in cui il soprannome è espresso esplicitamente sia dal riconoscimento fotografico reso dalla collaboratrice Verman Oksana; le intercettazioni, lette nel contesto, attestano il ruolo del ricorrente nella ripartizione dei proventi dell'estorsione e la destinazione dei proventi alle famiglie dei detenuti, circostanza che integra il profilo organizzativo richiesto per l'accusa di associazione mafiosa. Le dichiarazioni dei collaboratori e gli altri elementi (intercettazioni, vicende sintomatiche) sono stati ritenuti convergenti e sufficienti a fondare la gravità indiziaria. Sono state dichiarate inammissibili le censure che sollecitano una riconsiderazione di merito: la Corte ha ricordato che la valutazione delle prove e delle ricostruzioni fattuali è riservata al giudice di merito e non ricostruibile in sede di legittimità salvo travisamento evidente della prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il provvedimento impugnato è stato confermato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata applicata per inquadrare il reato di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, fatti sintomatici) dimostrino il ruolo di capo/organizzatore e la strutturazione mafiosa della "locale" di Mileto
art. 629 cod. pen.
Richiamata in relazione al capo di estorsione: le intercettazioni e la loro contestualizzazione sono state ritenute idonee a dimostrare la partecipazione alla divisione dei proventi estorsivi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel ricorso per la sintetica esposizione dei motivi; utilizzata per delimitare i profili impugnati (gravità indiziaria)
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94 cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti consequenziali alla pronuncia (riferimento contenuto nel dispositivo della sentenza)
Massime di principio
- L'identificazione di soggetti nelle intercettazioni tramite soprannomi può essere ritenuta valida se supportata da elementi esterni (riconoscimento fotografico, contesto conversazionale esplicito) e la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione del giudice di merito su tali elementi salvo travisamento evidente della prova
- Le intercettazioni vanno valutate nel loro significato complessivo: se appaiono chiare, decifrabili e prive di ambiguità il giudice può desumere ruoli organizzativi anche da espressioni criptiche o cifrate, purché l'interpretazione sia logica e ancorata alle massime di esperienza
- La gravità indiziaria a supporto di misure cautelari in reati di tipo mafioso può poggiare su convergenza di fonti (collaboratori di giustizia, intercettazioni, fatti sintomatici) e beneficia della cosiddetta "doppia presunzione" connessa al titolo di reato; contestazioni meramente alternative sulla valutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione
- Le contestazioni che mirano a una diversa valutazione dei fatti o a sottolineare incongruenze temporali devono dimostrare che tali incongruenze incidono decisivamente sulla ricostruzione; altrimenti restano in capo al giudice di merito
- Richiami alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Mannino, Modaffari) impongono che per attribuire ruoli apicali in associazioni mafiose la motivazione debba illustrare elementi concreti di partecipazione organizzativa, ma tali elementi possono emergere dalla compiuta lettura congiunta di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori
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