Ordinanza n. 43/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale n. 3 del 04.02.2026, emessa dal Comune di Petrella avente ad oggetto “messa in sicurezza e rimozione delle condizioni di pericolo di un edificio sito in via Circonvallazione nn. 29,31 e 33 - Petrella Tifernina (CB)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale recante l'ordine di messa in sicurezza e rimozione delle condizioni di pericolo di un edificio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 3 del 4 febbraio 2026, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente sosteneva che il quadro fessurativo dell'edificio fosse sostanzialmente analogo a quello già esistente nel 2002, come documentato nel progetto di ricostruzione, e contestava quindi la necessità degli interventi imposti. Il Comune ha replicato che l'intervento dei Vigili del Fuoco del 4 febbraio 2026 aveva rilevato una lesione di circa 5 cm su una parete portante, diversa e più grave rispetto alla lesione, ritenuta di vecchia fattura, riscontrata nel 2011; tale aggravamento avrebbe reso necessario verificare l'idoneità delle opere di messa in sicurezza realizzate nel 2012. L'amministrazione ha inoltre sostenuto che, trattandosi di ordinanza contingibile e urgente, non fosse necessario accertare l'imputabilità delle cause del pericolo; ha escluso fenomeni franosi o condizioni di pericolosità geomorfologica sulla base dell'assenza di danni agli immobili limitrofi e degli elaborati tecnici richiamati, riconducendo i danni alle condizioni intrinseche dell'edificio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto che le censure avessero trovato puntuale controdeduzione da parte del Comune, in particolare con riguardo alla possibile evoluzione del quadro fessurativo e all'aggravamento della lesione rilevata sulla parete portante. Ha inoltre osservato che il contenuto dell'ordinanza impugnata sembra circoscritto alla messa in sicurezza delle condizioni intrinseche del fabbricato, con l'obiettivo di ricondurlo a una situazione di normale staticità, indipendentemente dalle condizioni della strada pubblica sottostante. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto dal ricorrente è stato ritenuto recessivo rispetto all'esigenza primaria di eliminare il pericolo per l'incolumità pubblica derivante dalla possibilità di crollo dell'edificio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta in assenza di prevalenti ragioni cautelari a fronte del pericolo per l'incolumità pubblica.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la prospettata evoluzione o aggravamento di lesioni strutturali rilevate su un edificio può integrare un elemento idoneo a sostenere la necessità di verificare e aggiornare le precedenti misure di messa in sicurezza, anche se queste erano state adottate in passato.
- Quando un'ordinanza sindacale di messa in sicurezza è motivata dalla necessità di eliminare condizioni di rischio strutturale intrinseche a un edificio, il relativo ambito può essere circoscritto alla stabilizzazione del fabbricato, senza dipendere dall'accertamento delle condizioni della strada pubblica sottostante.
- Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio patrimoniale o personale dedotto dal destinatario dell'ordinanza è recessivo rispetto all'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica dal rischio di crollo di un edificio.
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