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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33878/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 19 giugno 2025 del Tribunale di Teramo, quale giudice dell’esecuzione, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessale con sentenza del Tribunale di Teramo del 23 giugno 2015, confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila e divenuta irrevocabile il 12 settembre 2019, per non avere adempiuto all’obbligo risarcitorio cui il beneficio era subordinato: il pagamento di euro 1.000 a titolo di provvisionale alla parte civile. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 649 e 666, comma 2, c.p.p., sostenendo che una precedente ordinanza del 25 gennaio 2023 aveva già rigettato un’analoga richiesta di revoca e che una nuova decisione avrebbe violato il ne bis in idem. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 666, comma 5, c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse adeguatamente esaminato la sua situazione personale e reddituale, né acquisito ulteriori informazioni o documenti, compresi quelli presentati per il patrocinio a spese dello Stato. La difesa invocava tali circostanze a sostegno della dedotta impossibilità di adempiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Il precedente provvedimento del 25 gennaio 2023 aveva respinto l’istanza soltanto perché non era ancora decorso il termine quinquennale dalla irrevocabilità della condanna, senza decidere nel merito: non si era quindi formata una preclusione da ne bis in idem rispetto alla successiva decisione di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l’impossibilità di adempiere non poteva essere desunta dalla sola richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il reddito familiare dichiarato di euro 15.522,40 era difficilmente compatibile con l’impossibilità dedotta. Ha richiamato il principio per cui il mancato adempimento dell’obbligo entro il termine previsto determina la revoca di diritto della sospensione condizionale, salvo sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. La ricorrente è stata condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 165 c.p.

    Il Tribunale ha evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Amalia Campanella è stato subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di provvisionale, quale risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

    La sospensione condizionale può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo di pagare una provvisionale a titolo di risarcimento del danno.

  • art. 163 c.p.

    In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.

    Il mancato adempimento tempestivo dell’obbligo condizionante comporta la revoca di diritto del beneficio, salvo che sia intervenuta un’impossibilità sopravvenuta non volontaria.

  • art. 649 c.p.p.

    All'assenza di decisione relativa al merito della richiesta, consegue la non operatività della preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" giacché il Giudice dell'esecuzione, relativamente alla medesima richiesta, nella motivazione dell'ordinanza del 25 gennaio 2023, ha giustificato il rigetto occupandosi di una mera questione preliminare con conseguente impossibilità, nel caso in esame, di una duplicazione di pronunce di merito in ordine alla medesima questione.

    Il divieto di bis in idem non preclude una successiva decisione di merito quando il precedente rigetto della medesima richiesta si è fondato esclusivamente su una questione preliminare e non ha deciso il merito.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    All'assenza di decisione relativa al merito della richiesta, consegue la non operatività della preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" giacché il Giudice dell'esecuzione, relativamente alla medesima richiesta, nella motivazione dell'ordinanza del 25 gennaio 2023, ha giustificato il rigetto occupandosi di una mera questione preliminare con conseguente impossibilità, nel caso in esame, di una duplicazione di pronunce di merito in ordine alla medesima questione.

    Nel procedimento di esecuzione, il precedente rigetto basato su una questione preliminare, senza esame del merito, non impedisce una successiva pronuncia di merito sulla richiesta.

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha correttamente statuito che l'accertamento dell'impossibilità di adempiere non può essere subordinato "alla richiesta della condannata di ammissione, in relazione al presente procedimento, al patrocinio a spese dello Stato", prendendo atto che dalla istanza si evince un reddito familiare dichiarato di euro 15.522,40, circostanza questa difficilmente coerente con la dedotta impossibilità di adempiere.

    La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non dimostra, da sola, l’impossibilità di adempiere all’obbligo; la situazione economica va valutata sulla base degli elementi disponibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 649 e 666, comma 2, cod. proc. pen.

    La disposizione individua il vizio di ricorso per cassazione dedotto dalla ricorrente, relativo all’inosservanza o erronea applicazione della legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per denunciare contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma la Corte ha giudicato infondato il motivo.

Massime di principio

  • La precedente decisione del giudice dell’esecuzione che respinga un’istanza per una ragione preliminare, senza esaminarne il merito, non determina la preclusione da ne bis in idem rispetto a una successiva decisione di merito sulla medesima richiesta.
  • Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata a un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento entro il termine previsto determina la revoca di diritto del beneficio, salvo la sopravvenuta impossibilità di adempiere non dipendente da atto volontario.
  • La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è, da sola, prova dell’impossibilità di adempiere all’obbligo cui è subordinata la sospensione condizionale; la dedotta impossibilità va valutata alla luce degli elementi concreti sulla situazione economica.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

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