Sentenza n. 4576/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di decadenza (cod. prat. P-CE/L/Q/2023/118177) del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. HASAN MD in data 18.08.2025 - su istanza del ricorrente, datore di lavoro, Sig. MILITO FEDERICO, emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione – Prefettura di Caserta notificato il 18.8.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dal nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, adottato per decorso del termine semestrale senza ingresso del lavoratore
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il datore di lavoro aveva ottenuto nel settembre 2023 il nulla osta all’ingresso in favore di un cittadino del Bangladesh e il lavoratore aveva tempestivamente presentato domanda di visto presso l’Ambasciata italiana a Dhaka. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 145/2024, che ha sospeso l’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi a particolare rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, e sospeso i procedimenti di rilascio dei visti pendenti, la Prefettura ha dichiarato la decadenza del nulla osta il 18 agosto 2025 per il decorso del termine di sei mesi previsto dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione apparente; violazione dei principi di buona fede, buon andamento e ragionevolezza; nonché violazione della disciplina speciale sopravvenuta, sostenendo che il mancato rilascio del visto non fosse imputabile al datore di lavoro o al lavoratore, ma alla sospensione legale della procedura, ai ritardi dello Sportello Unico nelle verifiche e all’inerzia dell’Ambasciata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza. Ha ritenuto che l’applicazione automatica del termine semestrale di validità del nulla osta, pur astrattamente corretta in via generale, non potesse operare senza considerare la disciplina speciale introdotta dall’art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024. Poiché tale disciplina aveva sospeso ex lege l’efficacia dei nulla osta e i procedimenti di rilascio dei visti per i lavoratori bangladesi, doveva ritenersi sospeso anche il decorso del termine di validità del nulla osta. È illogico e contrario a ragionevolezza e buon andamento far decorrere un termine decadenziale durante il periodo in cui il titolare è legalmente impedito dall’utilizzare il titolo. Nel caso concreto, la mancata conclusione della procedura non era imputabile al ricorrente o al lavoratore: rilevavano la sospensione legale, il ritardo dello Sportello Unico nelle verifiche, comunicate positivamente solo il 12 marzo 2025, e la successiva mancata emissione del visto da parte dell’Ambasciata. Il provvedimento prefettizio, fondato sul mero decorso del termine senza considerare tali circostanze, è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato per l’ingresso del lavoratore straniero.
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Prevede il termine di validità semestrale del nulla osta, il cui decorso è stato ritenuto sospeso durante la sospensione legale dell’efficacia del titolo.
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
il nulla osta abbia una validità di sei mesi dalla data del rilascio
Il termine semestrale non può essere applicato automaticamente durante il periodo in cui l’efficacia del nulla osta è sospesa ex lege.
art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma.
La sospensione legale dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti di rilascio dei visti comporta anche la sospensione dei termini collegati all’utilizzabilità del nulla osta.
art. 3, comma 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Fino al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale si applica, tra gli altri, ai lavoratori cittadini del Bangladesh.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza non sviluppa una distinta motivazione su tale censura.
Massime di principio
- Quando una norma primaria sospende l’efficacia di un titolo amministrativo e il procedimento necessario per il suo utilizzo, devono ritenersi sospesi anche i termini di validità o decadenza funzionalmente collegati all’utilizzazione del titolo.
- È contrario ai principi di ragionevolezza e buon andamento far decorrere un termine decadenziale durante il periodo in cui il titolare del titolo amministrativo è legalmente impedito dall’esercitare la facoltà cui il termine si riferisce.
- La decadenza dal nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non può essere dichiarata automaticamente per il mero decorso del termine semestrale quando la mancata conclusione della procedura dipenda da una sospensione legale dell’efficacia del nulla osta, da ritardi dell’amministrazione o dall’inerzia dell’autorità consolare, anziché dall’inerzia del titolare.
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