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Sentenza

Sentenza del 01/06/2023 n. 15632 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di verifica fiscale (PVC consegnato 10.4.2014) l'Agenzia notificava il 19.9.2014 avvisi di accertamento per IRES, IRAP e sanzioni (2010), IVA e sanzioni (2010) e IVA e sanzioni (2011). L. Sport impugnava gli atti; CTP e CTR rigettavano. La Cassazione, con ordinanza, aveva rimesso alla CTR alcuni motivi (firma/delega, violazione del contraddittorio endoprocedimentale per IVA, frazionamento degli avvisi). In riassunzione la CTR rigettava nuovamente il ricorso. In cassazione L. Sport proponeva 16 motivi, tra cui: nullità per delega di firma irregolare (firma a mezzo stampa, mancanza delega, limite quantitativo superato), violazione del contraddittorio ex L. 212/2000, natura induttiva vs analitica dell'accertamento e difetto di motivazione dell'avviso, assenza di PVC per 2010, frazionamento degli avvisi e mancata indicazione del trasgressore fisico per le sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che molti motivi fossero inammissibili perché nuovi rispetto al thema decidendum delimitato dall'ordinanza di rinvio o proposti per la prima volta nella riassunzione (il giudizio di rinvio è processo 'chiuso'). Sulla delega di firma la Corte ha confermato che la delega di firma è un atto interno dell'amministrazione e che la prova della delega era stata fornita nei gradi antecedenti; la firma a mezzo stampa/indicazione è ammessa in presenza della presunzione di riferibilità e della normativa di equivalenza (D.Lgs. 39/1993). La CTR è stata ritenuta corretta nel qualificare l'accertamento come analitico (esame documentazione contabile) e nel ritenere rispettato il contraddittorio endoprocedimentale (PVC 10.4.2014 e notifiche 19.9.2014, entro 60 giorni). Anche l'asserita mancanza di PVC per il 2010 è stata respinta perché il PVC del 10.4.2014 era riferito al periodo 2010/2011. La doglianza sulla mancata indicazione del trasgressore è stata esclusa dal perimetro del rinvio e comunque non ritenuta decisiva alla luce della normativa richiamata. Non essendovi controricorso dall'Agenzia non è stata decisa la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina del processo tributario: rilevano le regole sul giudizio di rinvio e sul thema decidendum (art. 53 citato in ordinanza di cassazione) e le norme sul procedimento davanti alle commissioni (artt. 35, 36, 58, 61, 63 richiamati in relazione a motivazione, documentazione e deleghe). La Corte sottolinea che in caso di rinvio il giudizio è 'chiuso' e non ammette nuovi motivi non ricompresi nell'ordinanza di cassazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Art. 39 (metodologie di accertamento) e art. 42 (firma e competenze): l'accertamento induttivo richiede indicazione dei fatti e presupposti; la Corte ha ritenuto che l'atto fosse analitico in quanto fondato sull'esame documentale. L'art. 42 è stato richiamato nel contesto della delega/firma del funzionario che ha sottoscritto gli avvisi.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Art. 12, comma 7 (contraddittorio endoprocedimentale) e art. 10 (buona fede e collaborazione): la Corte ha ritenuto rispettato il contraddittorio avendo il PVC preceduto le notifiche e rispettato il termine dilatorio di 60 giorni; inoltre richiama i principi di buona fede ma rigetta le doglianze sollevate tardivamente.

  • D.Lgs. n. 39 del 1993

    Art. 3: riconosce equivalenza della dicitura 'firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa' per atti amministrativi prodotti con sistemi informatici/telematici; la Corte ha usato questo principio per avallare firme a mezzo stampa sulla delega.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    Norme sulle sanzioni tributarie (richiamati artt. 12, 16, 17, 27): questioni relative a indicazione del trasgressore e continuazione/frazionamento degli atti sono state trattate ma molte doglianze sono state ritenute estranee al giudizio di rinvio; la CTR aveva richiamato modifiche normative (es. D.L. 269/2003) interpretando che non sempre è richiesta la nominatività del trasgressore.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norme di cassazione: i motivi di nullità o di vizio di motivazione sono stati esaminati alla luce delle limitazioni del giudizio di rinvio e della specificità delle doglianze; molte censure sono risultate inammissibili per essere nuove o estranee al thema decidendum.

  • D.L. n. 269 del 2003

    Richiamato dalla CTR in relazione alla questione della indicazione del trasgressore per le sanzioni, nella prospettiva che tale formalità non sia sempre richiesta; la Corte non ha approfondito ulteriormente la questione per esser fuori dal perimetro del rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il processo è 'chiuso': non è ammesso introdurre nuovi motivi o eccezioni non indicati nell'ordinanza di rinvio; le parti devono limitarsi a quanto espressamente devoluto dal vizio di cassazione.
  • La delega di firma per atti impositivi è atto interno dell'amministrazione: l'onere probatorio della sua esistenza può essere assolto depositando l'atto nei precedenti gradi; la firma a mezzo stampa o l'indicazione sostitutiva può essere ritenuta idonea in base alla normativa e alla giurisprudenza di riferimento.
  • Per distinguere un accertamento analitico da uno induttivo occorre valutare il metodo usato dall'Ufficio: esame della documentazione contabile e determinazioni analitiche indicano accertamento analitico; l'accertamento induttivo richiede espressa indicazione dei fatti, circostanze e presunzioni che giustificano il metodo.
  • Il PVC che copre un periodo d'imposta e la successiva notifica degli avvisi entro i termini di legge (es. 60 giorni per il contraddittorio endoprocedimentale) sono elementi che rafforzano la regolarità del procedimento e l'effettiva possibilità di difesa del contribuente.
  • Le doglianze processuali e di merito devono essere formulate con specificità e tempestività: motivi generici o proposti per la prima volta in riassunzione rischiano l'inammissibilità.
  • Le sanzioni irrogate a una persona giuridica non richiedono sempre l'indicazione del nominativo della persona fisica trasgressore, specie dopo interventi normativi; occorre comunque verificare la legislazione e la giurisprudenza applicabile al caso concreto.

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