Ordinanza n. 922/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento della graduatoria definitiva prot. n. 3449 del 30 marzo 2026 relativa alla procedura di selezione per il reclutamento di personale docente a tempo determinato nel settore artistico-disciplinare AFAM018/Pianoforte, pubblicata in data 30 marzo 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. - di procedere alla rinnovazione parziale della procedura, mediante rivalutazione dei titoli della ricorrente con attribuzione del corretto punteggio, in conformità ai criteri stabiliti dal Bando in diversa composizione; - nonché, in via espressamente subordinata, alla rinnovazione dell’intera procedura valutativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della selezione per il reclutamento di personale docente a tempo determinato nel settore artistico-disciplinare AFAM018/Pianoforte, con richiesta subordinata di rinnovazione della procedura valutativa
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura selettiva, chiedendo la rivalutazione dei propri titoli e l'attribuzione del corretto punteggio secondo i criteri del bando, con rinnovazione parziale della procedura in diversa composizione e, in via subordinata, la rinnovazione dell'intera procedura valutativa. Il ricorso era stato notificato a un solo controinteressato. Il Collegio ha rilevato che, in ragione della domanda subordinata di rinnovazione integrale della procedura, il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione. La ricorrente ha quindi chiesto di procedere mediante notificazione per pubblici proclami, considerato il numero dei controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla graduatoria e alla valutazione dei titoli. Ha ritenuto le esigenze della ricorrente apprezzabili e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 16 dicembre 2026. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla selezione, mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. L'ordinanza prescrive la pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio dell'avviso, del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, nonché il mantenimento della pubblicazione sino alla sentenza definitiva di primo grado. La ricorrente deve trasmettere la richiesta di pubblicazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare tempestivamente la prova della trasmissione e dell'avvenuta pubblicazione, a pena di improcedibilità. Le spese non sono disciplinate nel testo.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita definizione del giudizio di merito
Quando le esigenze della parte sono apprezzabili e possono essere adeguatamente tutelate attraverso una rapida definizione del merito, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica di merito, senza definire in via cautelare la controversia.
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei soggetti da evocare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria; l'autorizzazione deve specificare le modalità della pubblicazione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per la produzione documentale costituisce, nel caso concreto, il termine entro il quale depositare la prova della trasmissione della richiesta e dell'avvenuta pubblicazione, a pena di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorso contiene, anche in via subordinata, una domanda di rinnovazione integrale di una procedura selettiva, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura, in quanto potenziali controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami è autorizzabile quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria; il giudice deve prescrivere le modalità concrete della pubblicazione e il ricorrente deve rispettare gli oneri e i termini fissati nell'ordinanza.
- La mancata trasmissione tempestiva della richiesta di pubblicazione o il mancato deposito della prova della trasmissione e dell'avvenuta pubblicazione entro i termini prescritti comportano l'improcedibilità del ricorso.
- Qualora le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del merito, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sull'accoglimento della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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