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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27891/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo rilevato la prescrizione del reato, li aveva ritenuti responsabili ai fini civili e li aveva condannati al risarcimento. Denunciano violazione di legge e vizi di motivazione perché la Corte di appello avrebbe fondato il suo giudizio prevalentemente su una deposizione testimoniale e sulla perizia nominata dal giudice, senza confrontarsi compiutamente con gli elementi favorevoli agli imputati: incertezza sulla ricostruzione del sinistro (mancata individuazione del punto d'urto), assenza di parti di veicoli sulla carreggiata, deposizione di Petrella ritenuta poco convincente, rilievi meteorologici dell'Aeronautica, contenuto della perizia, atti e decisione del Giudice di Pace che annullò la sanzione amministrativa, l'avvenuto risarcimento del danno a Stringini e il ritardo dell'intervento degli agenti. Con un secondo motivo deducono anche il mancato riconoscimento della scriminante ex art. 51 c.p. (giustificazione per tutelare un diritto), sostenendo che le false dichiarazioni sarebbero state rese per ottenere il risarcimento o per opporsi alla sanzione amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: l'appello che riforma una sentenza di assoluzione deve confutare specificamente le ragioni che hanno sorretto l'assoluzione e dimostrare la colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio". Nel caso in esame la sentenza di appello non ha adeguatamente confrontato e confutato la motivazione del primo grado né ha tematizzato compiutamente le questioni controverse, e ha trascurato elementi probatori favorevoli agli imputati. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello dell'Aquila. Il secondo motivo è stato ritenuto non attualmente decisivo e comunque infondato nella parte in cui si afferma che la mera tutela di un diritto (risarcimento o opposizione a sanzione) legittimerebbe accuse false: l'accusa rivolta a terzi per giustificare la propria condotta non esclude automaticamente l'antigiuridicità. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2 c.p.p.

    formula di proscioglimento "perché il fatto non sussiste"

    La norma definisce la formula di assoluzione adottata in primo grado: l'assoluzione può essere pronunciata quando il fatto non sussiste o l'imputato non è colpevole; richiede che la sentenza di appello che riforma detta assoluzione affronti e confuti le ragioni che hanno sorretto il proscioglimento

  • art. 368 c.p.

    Norma che incrimina la calunnia/false denunce: il reato contestato agli imputati era quello di avere falsamente accusato gli agenti di avere redatto un verbale ideologicamente falso

  • art. 533, comma 1 c.p.p.

    Stabilisce il principio che la condanna è legittima solo se la colpevolezza dell'imputato risulta provata "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha richiamato questo principio per imporre all'appello l'onere di confutare specificamente la motivazione assolutoria

  • art. 51 c.p.

    Dispositivo sulla scriminante (stato di necessitaò/legittima difesa): la Corte osserva che l'allegazione di aver agito per tutelare un diritto richiede una specifica e concreta dimostrazione e non può essere ammessa come giustificazione generica per dichiarazioni false

Massime di principio

  • Quando l'appello ribalta un'assoluzione di primo grado il giudice d'appello deve confrontarsi esplicitamente e punto per punto con le ragioni della sentenza assolutoria e spiegare perché tali ragioni non reggono; la mancata confutazione motivata comporta annullamento in Cassazione
  • La condanna richiede prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; non basta una motivazione corretta in astratto: bisogna dimostrare la supremazia persuasiva del nuovo giudizio rispetto all'assoluzione
  • L'esistenza di provvedimenti o fatti civilistici (risarcimento del danno, annullamento di sanzione amministrativa) non elimina automaticamente rilevanza penale: serve valutazione probatoria specifica sul punto
  • La scriminante invocata dalla difesa (es. aver agito per tutelare un diritto) necessita di prova precisa e non può essere affermata con argomentazioni generiche o semplici giustificazioni retrospectivamente addotte
  • Accusare terzi di reati per giustificare proprie dichiarazioni false non è, di per sé, esimente: la difesa che si limita a negare genericamente le imputazioni senza confutare le prove contrarie è debole e può non escludere la responsabilità

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