Cassazione Penale, Sentenza n. 38454/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva qualificata (facoltativa) applicata in sede di merito e la conseguente violazione della legge penale e del principio di bilanciamento delle circostanze. In particolare si contestava che la Corte territoriale, pur rispondendo alle censure sull'adeguatezza della pena, non avesse argomentato circa la sussistenza della recidiva e non avesse spiegato in che termini i precedenti del Simi dimostrassero una maggiore pericolosità sociale, violando norme e principi richiamati nel ricorso (art. 111, comma 6 Cost., artt. 99 e 133 c.p., artt. 125 comma 3, 192, 546 e 605 c.p.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla recidiva. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione e all'operatività della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio sul punto. Per il resto la pronuncia di merito (accertamento di responsabilità e pena determinata) non è stata annullata con riferimento al dispositivo pubblicato dalla Corte di Cassazione
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiama il principio del processo equo e dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie, connesso alla necessità che il giudice espliciti le ragioni dell'applicazione di istituti aggravanti o estintivi
Codice penale, art. 99
Riferimento ai principi di applicazione della pena e alla considerazione delle circostanze nella determinazione del trattamento sanzionatorio; richiede valutazione motivata delle circostanze che incidono sulla pena
Codice penale, art. 133
Norma sulla determinazione della pena e bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della recidiva richieda adeguata motivazione nel contesto del bilanciamento
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiami procedurali relativi alla motivazione delle decisioni e all'esame degli elementi posti a fondamento delle statuizioni di merito
Codice di procedura penale, art. 192
Norma procedurale sulla motivazione della sentenza; la Corte enfatizza l'obbligo di motivare specificamente anche le scelte inerenti alla recidiva
Codice di procedura penale, art. 546
Regole sul contenuto della motivazione nelle decisioni d'appello; rilevante per valutare se la Corte territoriale abbia adeguatamente risposto alle censure
Codice di procedura penale, art. 605
Norma sul procedimento di cassazione e sulle richieste/formalità del ricorso; utilizzata nel quadro procedurale del riesame da parte della Corte di Cassazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 56972/2018; Sez. U., n. 5859/2011 - Marcianò)
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018; Sez. U., n. 5859 del 27/10/2011
La Corte richiama l'orientamento secondo il quale, nell'applicazione della recidiva facoltativa, il giudice deve motivare specificamente, valutando se la reiterazione dei reati sia effettivo sintomo di pericolosità. Occorre andare oltre la mera constatazione formale dei precedenti e considerare natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della ricaduta, intensità del dolo, e altri indici della personalità del reo
Massime di principio
- Per applicare la recidiva facoltativa il giudice deve fornire motivazione specifica: non basta l'elenco dei precedenti, va spiegato in che modo questi denotino una maggiore pericolosità
- La valutazione della recidiva richiede l'esame di fattori quali la natura e la gravità dei reati precedenti, la loro omogeneità rispetto al reato oggetto di giudizio, la distanza temporale tra le condanne e l'eventuale occasionalità della ricaduta
- Se il giudice omette tale motivazione, il difensore può ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame (come avvenuto nel caso concreto)
- In sede di appello il giudice deve rispondere puntualmente alle censure difensive che contestano la recidiva; una motivazione generica sui 'numerosi precedenti' è insufficiente
- In casi analoghi, per difendersi efficacemente il ricorrente dovrebbe documentare la non omogeneità o l'irrilevanza dei precedenti rispetto alla pericolosità attuale (es. reati di diversa natura, remoto arco temporale, episodicità)
- Il rinvio ad altra sezione per il nuovo esame è una soluzione ordinaria quando la Corte di legittimità riscontra carenze motivazionali specifiche limitate a un punto (qui la recidiva), mantenendo valide le restanti statuizioni
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