Sentenza n. 426/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, con acquisizione del bene al patrimonio comunale e sanzione pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale dell’11 gennaio 2024, recante accertamento dell’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione, acquisizione del bene al patrimonio comunale e irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro. Hanno sostenuto che il sequestro penale dell’immobile impedisse giuridicamente l’esecuzione della demolizione e che, pertanto, il termine per adempiere dovesse rimanere sospeso fino al dissequestro, senza che fosse imposto ai privati l’onere di richiederlo. Hanno inoltre riproposto le censure non esaminate dal TAR relative all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, deducendo che il Comune fosse a conoscenza del sequestro e delle altre circostanze rilevanti e che il contraddittorio procedimentale avrebbe consentito di rappresentare la loro estraneità ai fatti e di impedire l’adozione dell’atto. È stata anche chiesta l’acquisizione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto condivisibile l’indirizzo prevalente secondo cui, quando un immobile abusivo è sottoposto a sequestro penale, il privato può e deve chiedere al giudice penale il dissequestro per poter adempiere all’ordine di demolizione. Nel caso concreto, l’originario proprietario aveva effettivamente presentato un’istanza di dissequestro, ma questa era stata respinta per genericità e incompletezza, poiché non conteneva il cronoprogramma dei lavori né le modalità di smaltimento dei materiali di risulta. Tale rigetto era quindi imputabile al richiedente e non dimostrava un’impossibilità giuridica di eseguire la demolizione: l’istanza avrebbe potuto essere ripresentata in forma completa. La possibilità di chiedere il dissequestro esclude che il sequestro determini automaticamente l’impossibilità di adempiere all’ordine amministrativo. La responsabilità per l’inottemperanza può essere esclusa soltanto quando l’istanza di dissequestro sia stata correttamente presentata e non costituisca un mero espediente procedimentale; condizione non verificatasi nella fattispecie. Il Comune appellato non si è costituito e non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è applicata con riferimento all’inottemperanza all’ordine di demolizione, all’acquisizione del bene al patrimonio comunale e alla sanzione pecuniaria conseguente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il sequestro penale di un immobile abusivo non determina, di per sé, l’impossibilità giuridica di adempiere all’ordine amministrativo di demolizione, quando il proprietario possa chiedere al giudice penale il dissequestro del bene per eseguire i lavori.
- La richiesta di dissequestro costituisce un’attività funzionale all’adempimento dell’ordine di demolizione e grava sul privato interessato; non si tratta, in via generale, di un’attività particolarmente onerosa.
- La responsabilità del privato per l’inottemperanza all’ordine di demolizione può essere esclusa, in presenza di sequestro penale, soltanto se l’istanza di dissequestro è stata correttamente presentata e il diniego dipende da una causa non imputabile al richiedente.
- Un’istanza di dissequestro respinta per genericità o incompletezza, ad esempio per la mancanza del cronoprogramma dei lavori o delle modalità di smaltimento dei materiali, non dimostra l’impossibilità di eseguire la demolizione e non esclude l’inottemperanza.
- Il privato non può invocare il sequestro penale come impedimento all’adempimento quando il mancato dissequestro sia conseguenza di una domanda incompleta o inidonea, ripresentabile in forma corretta.
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