Ordinanza n. 445/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dalla Prefettura di Viterbo (prot. interno n. -OMISSIS- del 25/11/2025) comunicato via PEC in pari data, con cui viene disposta l'interdizione di-OMISSIS- ai sensi degli artt. 84, comma 4, 87 comma 2-bis, 89-bis e 91, comma 6 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 (doc. n. 1); - di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi anche al momento non conosciuti, nei confronti dei quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti, ivi compresi, ove occorrer possa, la Comunicazione ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, D. Lgs. 159/2011 (prot. n.-OMISSIS-) del 16/10/2025, con cui la Prefettura di Viterbo preannunciava l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva (doc. n. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Viterbo il 25 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti e connessi, inclusa la comunicazione di preavviso di interdittiva. Dalla relazione prefettizia risultavano, in particolare, la presenza nella compagine sociale di una società accomandante già colpita da interdittiva antimafia; la precedente presenza di altra società accomandante anch’essa destinataria di interdittiva; il ruolo ricoperto dal socio accomandatario in una società colpita da interdittiva ancora efficace; precedenti penali e carichi pendenti del socio accomandatario, tra cui un’ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; molteplici cointeressenze con il padre e con il gruppo imprenditoriale a lui riconducibile, già oggetto di monitoraggi interforze e di provvedimenti antimafia; nonché rapporti commerciali e societari con soggetti indagati per associazione mafiosa. La ricorrente ha contestato implicitamente la legittimità dell’interdittiva chiedendone la sospensione, ma l’ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris. Nella valutazione propria della fase cautelare, il Collegio ha considerato non irragionevole la motivazione dell’interdittiva, poiché le circostanze evidenziate dalla Prefettura risultavano idonee a fondare il pericolo di infiltrazione mafiosa nella società ricorrente. Il giudice ha inoltre effettuato il bilanciamento degli interessi attribuendo prevalenza all’interesse pubblico alla prevenzione dell’influenza della criminalità organizzata nel circuito dell’economia pubblica. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento dell’informazione antimafia interdittiva e del sistema preventivo di contrasto al rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 87, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato nell’atto impugnato quale base normativa dell’interdittiva.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento dell’adozione dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa del provvedimento prefettizio e della valutazione del rischio infiltrativo.
art. 92 d.lgs. 159/2011
Richiamato nell’atto impugnato e nella comunicazione preventiva relativa all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; il rigetto è dipeso dall’insufficienza del fumus boni iuris e dalla prevalenza dell’interesse pubblico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un’informazione antimafia interdittiva quando le risultanze istruttorie, considerate complessivamente, rendano non irragionevole la motivazione prefettizia e siano idonee a evidenziare un pericolo di infiltrazione mafiosa.
- Ai fini della valutazione prefettizia del rischio infiltrativo possono assumere rilievo, valutati nel loro insieme, i legami societari con imprese già interdette, le precedenti partecipazioni o cariche ricoperte in società destinatarie di interdittive, i precedenti e carichi pendenti dei soci, le cointeressenze familiari e imprenditoriali e i rapporti con soggetti indagati per reati di criminalità organizzata.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un’interdittiva antimafia prevale, di regola, l’interesse pubblico alla prevenzione dell’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia pubblica rispetto all’interesse dell’impresa alla sospensione dell’atto, quando il rischio infiltrativo risulti adeguatamente sostenuto dagli elementi istruttori.
- La fase cautelare comporta una delibazione sommaria: per negare la sospensione è sufficiente che, allo stato degli atti, il ricorso non presenti un sufficiente fumus boni iuris e che la motivazione dell’atto non appaia manifestamente irragionevole.
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