Cassazione Civile, Sentenza n. 9949/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione del Consiglio di Disciplina di Palermo che aveva inflitto la radiazione per espressioni offensive e accuse rivolte a magistrato e C.T.U. nel ricorso per ricusazione. Lamentava: violazione del contraddittorio, eccesso di potere, errata applicazione dell'art. 420-ter c.p.p. (sosteneva che non fosse applicabile al procedimento amministrativo), diniego di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute, tardività del secondo ricorso e obbligo di prescrizione quinquennale, travisamento dei fatti e richiesta di revocazione per presunta verità dei fatti contestati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità del gravame per carenze formali del primo atto e per tardività dell'ulteriore ricorso depositato successivamente, ritenendo fondate le valutazioni del C.N.F. sul diniego del rinvio (certificato medico non prova un'impossibilità assoluta a comparire). Ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure di merito che non superavano l'ostacolo di rito e ha condannato il ricorrente all'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002 come integrato dalla legge n. 228/2012. Nulla spese processuali.
Norme richiamate
Codice Deontologico Forense
artt. 9 comma 1, 52 comma 1, 53 comma 1
Le espressioni offensive contenute negli scritti difensivi sono state ritenute violative dei precetti deontologici, costituendo la base disciplinare della sanzione inflitta dal Consiglio di Disciplina.
Legge n. 247/2012 (ordinamento forense)
art. 59 co. 1 lett. d), art. 36 comma 2
Richiamata per i presupposti di comparizione e per il contenuto formale del ricorso al C.N.F.; in particolare art. 59 e art. 36 richiamano l'esigenza di indicare i motivi del ricorso e le regole procedurali applicabili.
Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014
Utilizzato per valutare i requisiti dell'istanza di rinvio e la documentazione necessaria a comprovare il legittimo impedimento.
Codice di procedura penale
Applicato analogicamente al procedimento disciplinare per definire i criteri del legittimo impedimento alla comparizione: è richiesta l'impossibilità assoluta e oggettiva a partecipare all'udienza, non una mera limitazione o sconsiglio.
R.D. 22 gennaio 1934 n. 37
Regolano la disciplina del deposito degli atti e i termini per la presa visione e per le deduzioni; da questi articoli è derivata l'indicazione che non sono ammissibili motivi nuovi proposti dopo il deposito del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 13 comma 1-quater (introdotto dalla legge n. 228/2012)
Prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in specifiche ipotesi di impugnazioni, applicato nel caso per ordine della Corte.
Codice di procedura civile
art. 395 c.p.c. (richiamato dal ricorrente)
Richiamato dal ricorrente come base per chiedere revocazione; la Corte non ha esaminato la richiesta sul merito perché la questione è stata preclusa per ragioni di rito e inammissibilità.
Codice di procedura penale
art. 331 c.p.p., art. 361 c.p. (richiamati dal ricorrente)
Richieste dal ricorrente per segnalare presunti reati connessi alla consulenza tecnica; la Corte non ha esaminato tali prospettazioni di merito essendo il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La documentazione medica a sostegno di un legittimo impedimento deve attestare un'«assoluta impossibilità» di comparire o rendere evidente che la partecipazione sarebbe stata impossibile o non fruibile per l'esercizio dignitoso della difesa; meri sconsigli o limitazioni del viaggio non sono sufficienti.
- In sede di impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense non è consentito introdurre nuovi motivi di gravame con atti successivi al ricorso: il primo atto di impugnazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi, salvo considerarsi meri chiarimenti di motivi già indicati.
- Anche se il procedimento disciplinare ha una fase amministrativa, l'impugnazione davanti al C.N.F. assume natura giurisdizionale; di conseguenza si applicano principi di rito che impediscono la presentazione tardiva di motivi nuovi e consentono la valutazione analogica di norme procedurali (es. disposizioni penali sulla comparizione) per i profili processuali rilevanti.
- Le questioni di merito su cui l'organo di appello non si è pronunciato non possono essere valutate in Cassazione se la censura iniziale (in rito) è dichiarata infondata e determina l'inammissibilità del mezzo: la mancata rimozione dell'ostacolo processuale rende irrilevanti le ulteriori doglianze di merito.
- Espressioni gravemente offensive o accuse di natura delittuosa rivolte a giudici o consulenti possono giustificare sanzioni disciplinari gravi, soprattutto in presenza di precedenti disciplinari e di assenza di resipiscenza.
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