Ordinanza n. 7469/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inidoneità agli accertamenti psico-fisici per perdita uditiva bilaterale destra isolata alle alte frequenze
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità sanitaria adottato nell'ambito del concorso per il reclutamento di 6000 volontari in ferma iniziale nell'Esercito, primo blocco 2026. L'inidoneità era stata motivata con la sussistenza di una perdita uditiva bilaterale destra isolata alle alte frequenze, individuata mediante il codice 15-3-AU. Il ricorrente ha contestato la correttezza dell'accertamento sanitario e ha prodotto documentazione medica a sostegno delle proprie ragioni, chiedendo l'annullamento dell'atto, la rinnovazione degli accertamenti sanitari o, in subordine, l'ammissione con riserva alla prosecuzione della procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico sulla sussistenza e sulla consistenza della causa di non idoneità sanitaria contestata, alla luce delle censure e della documentazione medica prodotta. La verificazione è stata affidata al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Sanitario, tramite una commissione individuata in relazione allo specifico accertamento, con facoltà di avvalersi di specialisti esterni. Il verificatore dovrà applicare le regole del bando e la direttiva tecnica dell'Amministrazione sulle imperfezioni e infermità causa di non idoneità, esaminare la documentazione sanitaria e depositare una relazione motivata e documentata, insieme al verbale dell'accertamento. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima e potranno partecipare con propri consulenti, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. L'attività dovrà essere svolta, possibilmente, entro il 15 giugno 2026; la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026. Le spese dell'attività sono rimesse alla liquidazione del verificatore.
Norme richiamate
artt. 19, 20 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica, individuando l'organismo incaricato, l'oggetto dell'accertamento, i criteri da seguire, le modalità di partecipazione delle parti e il deposito degli esiti, quando tali acquisizioni risultano necessarie per decidere la controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, in presenza di dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati personali relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la prescrizione di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità sanitaria concorsuale dipende da valutazioni mediche controverse e il ricorrente produce documentazione tecnica potenzialmente idonea a metterle in discussione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione prima di decidere nel merito.
- La verificazione deve essere parametrata alle regole del bando e alle direttive tecniche applicabili, e la relazione del verificatore deve indicare in modo motivato e documentato sia la sussistenza sia la consistenza della causa di inidoneità contestata.
- Nello svolgimento della verificazione le parti devono essere previamente avvisate e possono partecipare mediante consulenti tecnici di fiducia, i cui rilievi devono essere riportati nel verbale, a garanzia del contraddittorio tecnico.
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