Sentenza n. 791/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento PROT. N. -OMISSIS- del 03/10/2024 e notificato al ricorrente in data 11.06.2025, con il quale il Questore di Milano ha disposto il rigetto dell'istanza -OMISSIS- con la quale si chiedeva la conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Milano che aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di affidamento in un permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha annullato il diniego in autotutela con provvedimento del 13 agosto 2025, richiamando documentazione acquisita soltanto durante il processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato aveva integralmente soddisfatto le ragioni del ricorrente. Le spese sono state compensate integralmente, poiché l'amministrazione era intervenuta tempestivamente in autotutela e aveva fondato il nuovo provvedimento su documentazione acquisita soltanto nel corso del giudizio. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza e l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato e l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità della parte interessata per tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La tempestività dell'intervento in autotutela dell'amministrazione e l'acquisizione della documentazione rilevante soltanto durante il giudizio possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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