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Sentenza

Sentenza n. 791/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento PROT. N. -OMISSIS- del 03/10/2024 e notificato al ricorrente in data 11.06.2025, con il quale il Questore di Milano ha disposto il rigetto dell'istanza -OMISSIS- con la quale si chiedeva la conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202502210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Milano che aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di affidamento in un permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha annullato il diniego in autotutela con provvedimento del 13 agosto 2025, richiamando documentazione acquisita soltanto durante il processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato aveva integralmente soddisfatto le ragioni del ricorrente. Le spese sono state compensate integralmente, poiché l'amministrazione era intervenuta tempestivamente in autotutela e aveva fondato il nuovo provvedimento su documentazione acquisita soltanto nel corso del giudizio. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza e l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato e l'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità della parte interessata per tutelarne i diritti o la dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La tempestività dell'intervento in autotutela dell'amministrazione e l'acquisizione della documentazione rilevante soltanto durante il giudizio possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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