Sentenza del 26/09/2017 n. 421 - Comm. Trib. Prov. Varese
Immobile in comodato - Lavori di ristrutturazione - Requisito strumentalità - Non sussiste - Rimborso - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso è stata respinta. Le opere realizzate su un immobile detenuto in comodato, pur essendo funzionali all’attività imprenditoriale, non costituiscono, sotto il profilo contabile, un’immobilizzazione propria dell’impresa né un cespite ammortizzabile. Manca quindi il presupposto normativo necessario per ottenere il rimborso dell’IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell’IVA assolta sui lavori e sulle opere di ristrutturazione eseguiti su un immobile ricevuto in comodato, sostenendo che tali interventi fossero destinati a implementare l’attività imprenditoriale e fossero quindi collegati all’esercizio dell’impresa. La controversia riguardava la sussistenza del requisito della strumentalità e della natura di bene ammortizzabile richiesti per il rimborso previsto dall’art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. 633/1972.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, lett. c), d.P.R. 633/1972
Il rimborso dell’eccedenza detraibile può essere richiesto, tra l’altro, quando l’aliquota media sugli acquisti e sulle importazioni supera quella applicata sulle operazioni effettuate, oppure in presenza degli ulteriori presupposti previsti dalla norma, tra cui l’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili.
Il rimborso richiede la sussistenza del presupposto normativo previsto dalla disposizione. I lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile in comodato non sono considerati, in quanto tali, un cespite ammortizzabile dell’impresa e non soddisfano quindi il requisito richiesto.
Massime di principio
- La mera destinazione di una spesa all’attività imprenditoriale non è sufficiente a ottenere il rimborso dell’IVA: occorre che sussistano anche i requisiti formali e contabili previsti dalla legge.
- Le opere realizzate su un immobile detenuto in comodato possono essere funzionali all’impresa, ma non diventano automaticamente immobilizzazioni o cespiti ammortizzabili dell’impresa che le sostiene.
- Per valutare il diritto al rimborso occorre distinguere tra la detraibilità dell’IVA, collegata all’inerenza dell’acquisto all’attività economica, e il più specifico diritto al rimborso, subordinato ai presupposti dell’art. 30 del d.P.R. 633/1972.
- In situazioni analoghe, è necessario verificare il titolo giuridico di disponibilità dell’immobile, la titolarità economica delle opere, la loro iscrizione contabile e la possibilità di ammortizzarle secondo la normativa applicabile.
- Se l’intervento non dà luogo a un bene ammortizzabile dell’impresa o a un’autonoma immobilizzazione contabilmente riconoscibile, il rimborso fondato su tale presupposto può essere negato.
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