Cassazione Civile, Ordinanza n. 09896/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava costi ritenuti indeducibili e IVA indebitamente detratta, assumendo che le operazioni fatturate fossero inesistenti nell'ambito di rapporti con una società ritenuta cartiera. La CTP aveva accolto il ricorso della società, valorizzando i pagamenti effettuati e l'archiviazione del procedimento penale, ritenendo non provata l'inesistenza delle operazioni. La CTR, invece, accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo corretta la qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti, la sussistenza di seri indizi di frode e la conoscibilità della stessa da parte della contribuente. La società proponeva ricorso per cassazione con nove motivi: deduceva, tra l'altro, nullità della sentenza per asserito mutamento della qualificazione delle operazioni, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, decadenza dell'Ufficio per decorso dei termini di accertamento, motivazione apparente, illegittimo diniego del diritto alla detrazione IVA, errata distribuzione dell'onere della prova, mancato riconoscimento di prestazioni di direzione e coordinamento rese dalla controllante, omesso esame di fatti decisivi e, infine, omessa rideterminazione delle sanzioni secondo la disciplina più favorevole sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le censure tranne quella relativa alle sanzioni amministrative. Ha ritenuto infondati i motivi sulla qualificazione delle operazioni, sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla decadenza dell'Ufficio, sulla motivazione della sentenza d'appello, sul diniego della detrazione IVA e sull'onere della prova, rilevando che la CTR aveva correttamente applicato il regime probatorio delle operazioni soggettivamente inesistenti e che il merito dell'accertamento non era più sindacabile in cassazione. Ha invece accolto il nono motivo, affermando che la sopravvenuta disciplina più mite in materia di sanzioni tributarie doveva essere valutata con riferimento al caso concreto. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle sanzioni, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione delle stesse alla luce della normativa sopravvenuta; il resto della decisione è rimasto fermo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato opera tra domanda giudiziale e sentenza, non tra atto impositivo e sentenza; nel caso concreto non vi era ultrapetizione perché l'appello dell'Ufficio riguardava operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 345 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sul processo tributario per censurare un asserito mutamento della domanda in appello, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 53 d.lgs. 546/1992
Invocato sulla struttura dell'appello tributario, senza che emergesse una violazione decisiva nel caso di specie.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Richiamato per contestare il contenuto dell'appello, ma la Corte ha escluso che l'Ufficio avesse introdotto una diversa qualificazione delle operazioni.
art. 57 d.P.R. 633/1972
I termini di accertamento IVA risultano raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongono la denuncia penale, anche se poi il procedimento venga archiviato o la denuncia sia tardiva; per gli avvisi già notificati opera la disciplina transitoria che ne salva gli effetti.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Richiamato per il parallelo regime dei termini di accertamento tributario, ritenuto raddoppiabile in presenza di notitia criminis nei periodi rilevanti.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca sotto il profilo materiale o grafico, o se è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta il semplice dissenso sulla sua sufficienza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato ai fini dell'obbligo di motivazione, ma la sentenza d'appello è stata ritenuta sorretta da una ratio decidendi comprensibile.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve rendere percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto tale requisito era soddisfatto.
art. 19, comma 1, d.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA sorge quando l'imposta diviene esigibile in relazione a una cessione o prestazione effettiva; le operazioni fittizie ne impediscono l'insorgenza.
art. 168 direttiva 2006/112/CE
La neutralità fiscale non impedisce di negare la detrazione in assenza di operazioni imponibili effettivamente realizzate.
art. 21 d.P.R. 633/1972
Richiamato nella censura sull'onere probatorio in materia di fatturazione IVA.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato nella censura sull'onere probatorio, senza accoglimento della doglianza.
art. 2697 c.c.
L'Amministrazione, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; se tale onere è assolto, il contribuente deve provare di aver usato la massima diligenza esigibile.
art. 2699 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sui termini e sulla prova, ma senza esito favorevole.
art. 2700 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sui termini e sulla prova, ma senza esito favorevole.
art. 2727 c.c.
Invocato per le presunzioni; la Corte ha ribadito che la prova della conoscibilità della frode può essere data anche per presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti.
art. 2728 c.c.
Richiamato in relazione alle presunzioni, senza specifico accoglimento della tesi della ricorrente.
art. 2729 c.c.
La prova della consapevolezza della frode e della fittizietà del fornitore può fondarsi su presunzioni semplici, purché basate su elementi oggettivi e specifici.
art. 2497-sexies c.c.
La presunzione di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento non è bastata a dimostrare l'effettività delle prestazioni fatturate né a sovvertire l'accertamento di merito.
art. 2359 c.c.
Richiamato per sostenere la relazione societaria tra i soggetti coinvolti, ma senza incidere sull'esito della prova dell'effettività delle operazioni.
art. 3 d.lgs. 472/1997
In materia di sanzioni tributarie, la disciplina sopravvenuta più favorevole deve essere valutata con riguardo al caso concreto e non determina automaticamente l'illegittimità della sanzione irrogata.
art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997
Richiamato dalla ricorrente per il riesame della misura sanzionatoria alla luce della normativa più favorevole sopravvenuta.
art. 5, comma 4, d.lgs. 471/1997
Richiamato dalla ricorrente ai fini della rideterminazione delle sanzioni.
art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione di sanzioni più miti.
art. 32 d.lgs. 446/1997
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni tributarie.
artt. 15 e 32 d.lgs. 158/2015
La Corte ha riconosciuto rilevanza alla disciplina sanzionatoria sopravvenuta, che deve essere applicata nel caso concreto se più favorevole.
art. 1, comma 133, l. 208/2015
Richiamato in relazione alla disciplina transitoria delle sanzioni e alla necessità di considerare lo ius superveniens più favorevole.
art. 1, commi 130-132, l. 208/2015
La modifica non incide sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta precedenti al 2016, per effetto della disciplina transitoria.
art. 2 d.lgs. 128/2015
Richiamato come norma transitoria che salva gli effetti degli avvisi già notificati.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e, anche tramite presunzioni, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo tale dimostrazione grava sul contribuente la prova di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- La detrazione IVA non spetta quando l'operazione economica è fittizia: il diritto alla detrazione sorge solo in presenza di una cessione o prestazione effettiva e imponibile, non bastando la regolarità formale della fattura o del pagamento.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va verificato rispetto alla domanda e alle difese svolte nel processo, non rispetto alla mera qualificazione contenuta nell'atto impositivo.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo se manca in modo assoluto, è apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o contestarne il merito.
- In materia di accertamento tributario, i termini decadenziali possono essere raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, anche se il procedimento penale sia poi archiviato, purché operi la disciplina temporale applicabile.
- Le sanzioni amministrative tributarie devono essere ricalcolate alla luce della disciplina sopravvenuta più favorevole solo quando la censura sia specificamente dedotta e la normativa transitoria consenta l'applicazione al caso concreto; non opera un automatismo generale di annullamento della sanzione.
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