Sentenza n. 1372/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 644 del 7 aprile 2025, che aveva annullato parzialmente il regolamento, il bando e la graduatoria di una procedura di progressione verticale
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che ARCEA avesse eluso la sentenza n. 644 del 2025, poiché, invece di annullare la graduatoria soltanto nella parte di interesse indicata dalla sentenza, l'aveva annullata integralmente. Ha chiesto in via principale che il Tribunale desse direttamente attuazione al giudicato, tenendo conto dei criteri di valutazione non annullati; in via subordinata, che ordinasse ad ARCEA di eseguire la sentenza, prescrivendo le modalità e fissando un termine, con previsione di somme per l'eventuale inosservanza e per ogni giorno di ritardo, anche mediante commissario ad acta. Nel corso del giudizio, la sentenza da eseguire è passata in giudicato e ARCEA ha indetto una nuova procedura di progressione verticale, alla quale il ricorrente ha partecipato risultando vincitore, con stipula del nuovo contratto di lavoro l'11 maggio 2026. Il ricorrente ha quindi dichiarato di avere interesse al riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica e delle differenze retributive dal 1° aprile 2024 all'11 maggio 2026 e ha chiesto di convertire la domanda di ottemperanza in domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. ARCEA non si è costituita; la prima classificata nella procedura originaria ha aderito alle domande del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'intero ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente non aveva più interesse all'esecuzione in forma specifica della sentenza, poiché, partecipando alla nuova procedura indetta da ARCEA e risultandone vincitore, aveva già conseguito il bene della vita perseguito nel giudizio di cognizione. Il Tribunale ha escluso anche la conversione della domanda di ottemperanza in domanda di risarcimento del danno. Sebbene l'art. 112, comma 3, c.p.a. consenta di proporre in sede di ottemperanza l'azione risarcitoria connessa all'impossibilità o mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, tale azione deve essere ritualmente proposta e contenere gli elementi di fatto e di diritto propri della pretesa risarcitoria. Nel caso concreto, la conversione era stata richiesta mediante una nota non notificata ad ARCEA, sicché la domanda risarcitoria non era stata ritualmente instaurata. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stata proposta la domanda di esecuzione della sentenza già pronunciata dal TAR.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la conversione della domanda di ottemperanza in domanda di risarcimento del danno; la conversione non è stata ritenuta possibile in concreto per difetto di rituale proposizione della domanda risarcitoria.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente di proporre, anche in sede di ottemperanza e in unico grado, l'azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato, nonché alla sua violazione o elusione. L'azione deve tuttavia essere ritualmente proposta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del processo, il ricorrente abbia conseguito aliunde il bene della vita perseguito mediante l'esecuzione del giudicato.
- La possibilità di proporre in sede di ottemperanza l'azione risarcitoria connessa alla mancata, impossibile, violata o elusa esecuzione del giudicato non esonera il ricorrente dall'onere di formulare ritualmente una domanda risarcitoria, con gli elementi di fatto e di diritto propri di tale azione.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza non è ritualmente instaurata se la sua introduzione avviene mediante una nota non notificata all'amministrazione nei cui confronti la pretesa è fatta valere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1526/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1527/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1531/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →