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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 217/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite originava da due controversie riunite, promosse dai proprietari di terreni nel Comune di Picerno, per complessivi 26.700 mq, interessati dalla realizzazione di una superstrada. Una domanda riguardava il risarcimento per l’occupazione sine titulo iniziata nel 1968 di alcuni terreni, poi irreversibilmente trasformati, e per lo smembramento dell’azienda agricola; l’altra mirava alla determinazione della giusta indennità per ulteriori particelle occupate negli anni Settanta e poi espropriate. Il Tribunale aveva riconosciuto, tra l’altro, Euro 961,40 per i terreni legittimamente espropriati, Euro 11.233,52 per quelli illegittimamente occupati ed Euro 204.743,55 per il danno all’azienda agricola ai sensi dell’art. 40 della L. n. 2359 del 1865. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 249/2013 depositata il 19 luglio 2013, aveva riformato parzialmente la decisione: escluso la rivalutazione sulle indennità di espropriazione, in mancanza di prova del maggior danno; ritenuto inapplicabile ai suoli agricoli il criterio della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, e liquidato il danno per 2.810 mq illegittimamente occupati in Lire 983.500, calcolate al valore di Lire 350 al mq riferito al 1970, oltre rivalutazione e interessi; escluso inoltre la rivalutazione dell’indennizzo per il deprezzamento dell’azienda agricola. L’erede ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1224, 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per il mancato riconoscimento della rivalutazione sull’indennità relativa ai terreni legittimamente espropriati; 2) violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, e del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, comma 4, per la riduzione del risarcimento dovuto per l’occupazione illegittima; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 2359 del 1865, art. 40, per la mancata rivalutazione dell’indennizzo relativo alla diminuzione patrimoniale e al deprezzamento dell’azienda agricola.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo e respinto il primo e il terzo. Ha confermato che l’indennità di espropriazione è un debito di valuta: la rivalutazione automatica non spetta e il maggior danno ex art. 1224 c.c. deve essere specificamente allegato e provato; nella fattispecie la richiesta era generica e non deduceva neppure l’esistenza di un maggior danno. Ha inoltre ritenuto che l’indennizzo ex art. 40 della L. n. 2359 del 1865, riferito alla diminuzione di valore della porzione residua, confluisca nell’unica indennità di espropriazione, anch’essa debito di valuta, sicché non è soggetta a rivalutazione automatica. Ha invece censurato la liquidazione del danno per l’occupazione illegittima di 2.810 mq sulla base del valore agricolo medio, ricavato da una perizia del 1987 e riferito al 1970: il criterio applicabile è il valore venale o di mercato del bene, determinato tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, anche per i suoli inedificabili e delle eventuali utilizzazioni intermedie ammesse dalla normativa. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1224 c.c.

    la natura di debito di valuta dell’indennità di espropriazione che, a differenza dell’obbligazione risarcitoria, non è soggetta a rivalutazione monetaria automatica, impone al titolare del bene di proporre la domanda di ristoro del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., allegandone le circostanze necessarie e fornendone la relativa prova

    Per l’indennità di espropriazione, in quanto debito di valuta, la rivalutazione non opera automaticamente. Il ristoro dell’eventuale maggior danno richiede una domanda specifica, l’allegazione delle circostanze rilevanti e la relativa prova.

  • L. n. 2359 del 1865, art. 39

    la dichiarazione d’incostituzionalità dei menzionati criteri riduttivi ha fatto rivivere detto criterio base di indennizzo, posto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 riconosciuto applicabile ai casi già soggetti al pregresso regime riduttivo

    Il criterio di riferimento per la determinazione dell’indennizzo è il valore venale del bene, ossia il prezzo conseguibile nella libera contrattazione, dopo la rimozione dei criteri riduttivi dichiarati incostituzionali.

  • L. n. 2359 del 1865, art. 40

    il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell’unica indennità di espropriazione, che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un’unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l’una a titolo di indennità di espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni

    Il deprezzamento della porzione residua causato dall’espropriazione parziale è componente dell’unica indennità espropriativa, da determinare includendo la diminuzione di valore del fondo non ablato; non costituisce una distinta voce risarcitoria.

  • D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, comma 7-bis

    in tema di determinazione del risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva dei suoli non edificabili, per i quali già in passato non era utilizzabile il criterio introdotto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, l’unico criterio utilizzabile, così come per i suoli edificabili, è quello della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato, sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del suolo

    Per il danno da occupazione acquisitiva di suoli non edificabili non si applica il criterio riduttivo previsto dal comma 7-bis; la reintegrazione va commisurata al prezzo di mercato, valutando le caratteristiche concrete del suolo.

  • D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1

    il serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale, si identifica con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, id est col valore venale del bene

    Il parametro del serio ristoro per il sacrificio della proprietà è il valore venale del bene, criterio che il testo richiama anche con riferimento alla disciplina dell’art. 37, comma 1, del testo unico sulle espropriazioni.

Massime di principio

  • L’indennità di espropriazione ha natura di debito di valuta e non è soggetta a rivalutazione monetaria automatica. Il proprietario che chieda il ristoro del maggior danno deve allegarne specificamente le circostanze e darne prova; una richiesta generica di rivalutazione e interessi non è sufficiente.
  • Per la determinazione del danno da occupazione acquisitiva di suoli non edificabili, il criterio riduttivo basato sul valore agricolo medio non è applicabile: la reintegrazione patrimoniale va commisurata al valore di mercato, valutato in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del terreno.
  • La stima del valore di mercato di un suolo inedificabile può considerare utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, purché consentite dalla normativa vigente, anche se subordinate alle necessarie autorizzazioni amministrative.
  • Nell’espropriazione parziale, la perdita di valore della parte residua del fondo è ricompresa nell’unica indennità espropriativa e non integra una distinta voce di risarcimento; anche tale indennità resta soggetta alle regole proprie dei debiti di valuta.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PACompravendita immobiliare
RamiResponsabilità civileImmobiliare
IstitutiOnere della prova

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