Cassazione Penale, Sentenza n. 45824/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente della somma di 1.390.698 euro, ritenuta profitto dei reati fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000). I motivi di ricorso in cassazione contestavano: (1) la presunta "apparenza"/mancanza della motivazione del decreto circa il periculum in mora e la legittimità dell'integrazione motivazionale operata dal Tribunale del riesame; (2) la valutazione del periculum in mora sulla base di elementi riferibili ai soli indizi di reità e non su concreti elementi di rischio di dispersione; inoltre si richiamava l'assenza di condotte distrattive e l'asserita insufficienza patrimoniale della ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione del decreto di sequestro non fosse "apparente" o inesistente: il provvedimento aveva indicato specifici elementi emersi dalle indagini (modalità fraudolente, triangolazioni fatture, conversazioni evidenzianti rimborsi/anticipi che impedivano il tracciamento) idonei a fondare il periculum in mora e dunque la necessità del sequestro a fini di confisca. La Corte ha confermato la possibilità per il giudice di integrare la motivazione ai sensi degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, c.p.p., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che individua il parametro dell'"esigenza anticipatoria" della confisca. Ha inoltre osservato che il ricorso sostanzialmente contestava la valutazione di merito (cosa non consentita ai sensi dell'art. 325 c.p.p.) e ha escluso la considerazione della memoria depositata tardivamente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina specifiche fattispecie di reato fiscale indicate come fonte del presunto profitto; richiamata per individuare la natura dei reati da cui deriva il presunto profitto oggetto di sequestro.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Ulteriore disposizione del decreto legislativo in materia di reati fiscali collegata alla contestazione del profitto illecito.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Citato nel ricorso come norma rilevante ai fini della responsabilità e della disciplina del profitto, anche se la Corte non ha ritenuto fondata la censura ad essa riferita.
art. 309, comma 9, c.p.p.
Consente l'integrazione motivazionale del decreto di sequestro nel procedimento di riesame; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale potere per specificare il periculum in mora.
art. 324, comma 7, c.p.p.
Prevede i poteri del tribunale in sede di riesame e la possibilità di integrare la motivazione del provvedimento impugnato; applicato per giustificare l'integrazione sul punto del periculum in mora.
art. 321, comma 2, c.p.p.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiamata nella giurisprudenza per stabilire i contenuti minimi della motivazione, compreso il periculum in mora.
art. 240 c.p.
Rinvio alla disciplina della confisca come effetto del reato; utile per comprendere l'obiettivo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Sezioni Unite, sentenza "Ellade" n. 36959 del 24/6/2021
Principio interpretativo richiamato: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare l'esigenza anticipatoria della misura, ossia spiegare perché non sia possibile attendere il giudizio definitivo, modulando la motivazione in relazione alle caratteristiche del bene.
art. 325 c.p.p.
Limita il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, sicché non è ammesso un riesame esteso delle valutazioni di merito salvo vizi gravi della motivazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria in mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma sulle modalità di censura in cassazione (vizi di motivazione); citata a fondamento dei motivi proposti dalla difesa ma la Corte l'ha ritenuta inapplicabile rispetto alle doglianze mosse.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato solo per la menzione della requisitoria redatta dal Pubblico Ministero ai sensi di tale norma; non incisivo sulla decisione di merito.
Massime di principio
- La motivazione di un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca non è "apparente" se contiene riferimenti a elementi probatori concreti (es. conversazioni, modalità di trasferimento denaro, stratagemmi) che rendono plausibile il pericolo di dispersione del profitto.
- Il tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 309(9) e 324(7) c.p.p., spiegando le ragioni del periculum in mora in termini adeguati alla natura del bene e allo stato interlocutorio del procedimento.
- Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è rilevante il parametro dell"esigenza anticipatoria": il giudice deve motivare perché, nelle more del processo, l'attesa del giudizio definitivo renderebbe vanificabile l'effetto ablativo.
- La Cassazione, in sede di ricorso contro misure reali, interviene principalmente per vizi di legge o per inesistenza/insufficienza radicale della motivazione; le critiche meramente valutative sulle risultanze d'indagine sono, di norma, inammissibili.
- Documenti o memorie depositati tardivamente non vengono considerati dalla Cassazione; eventuali elementi sopravvenuti devono essere proposti al giudice competente per il riesame o per successivi gradi di giudizio.
- Chi impugna deve focalizzare le censure su vizi formali o di legittimità della motivazione (assenza totale, contraddittorietà insanabile, illogicità manifesta) e non soltanto sulla diversa valutazione degli stessi elementi probatori.
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