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Sentenza

Sentenza n. 4364/2026 - Roma, Sezione 2

per l’annullamento della deliberazione n. 25 del 26 settembre 2022, con cui il Comune di Vasanello ha deliberato l’istituzione del sub ambito territoriale ottimale denominato “AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VASANELLO 1”, in riferimento all’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, denominato “Lazio Nord-Viterbo”, individuato con l.r. n. 6/1996, per la continuità della gestione in forma autonoma e diretta del servizio idrico ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006;

Giustizia amministrativa202214790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione comunale istitutiva del sub ambito territoriale ottimale denominato "Ambito Territoriale Ottimale Vasanello 1" per la gestione autonoma e diretta del servizio idrico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Lazio ha impugnato la deliberazione comunale deducendo, in primo luogo, l’incompetenza del Comune a istituire o delimitare un sub ambito territoriale ottimale, poiché la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali compete alla Regione e, per l’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo, la relativa competenza modificativa appartiene al Consiglio regionale. In secondo luogo, la Regione ha dedotto la violazione della disciplina statale e regionale sul servizio idrico integrato, della Convenzione di cooperazione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, dell’obbligo di trasferimento delle infrastrutture idriche al gestore unico e dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, il Comune aveva aderito alla gestione unitaria dell’ambito e non risultava riconosciuto dall’Ente di governo d’ambito come titolare dei presupposti per la gestione autonoma del servizio idrico.

La decisione

Il TAR ha accolto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali spetti alle Regioni ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l. n. 36/1994. La Regione Lazio aveva individuato con la l.r. n. 6/1996 l’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo, comprendente il Comune di Vasanello, prevedendo che eventuali modifiche dei confini fossero deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e sentite le amministrazioni provinciali. La stessa competenza risultava ribadita dalla Convenzione di cooperazione, che prevedeva la gestione unitaria del servizio mediante affidamento a un gestore unico. Il Comune, pertanto, non aveva competenza per istituire autonomamente il sub ambito. Il TAR ha inoltre rilevato che il Comune aveva sottoscritto la Convenzione di cooperazione, smentendo documentalmente la tesi contraria prospettata in udienza. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che l’accertamento dei requisiti per la gestione autonoma prevista dall’art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 compete all’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente. Nel caso concreto, l’Ente di governo dell’ATO n. 1 non aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la gestione autonoma e aveva anzi incluso il Comune tra quelli inadempienti all’obbligo di trasferire il servizio e le relative infrastrutture al gestore unico. Il provvedimento comunale è stato quindi annullato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, l. 5 gennaio 1994, n. 36

    La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali compete alle Regioni.

  • artt. 2 e 3 l.r. Lazio 22 gennaio 1996, n. 6

    La Regione Lazio ha individuato l’ATO n. 1 Lazio Nord-Viterbo, comprendente il Comune interessato, e ha attribuito al Consiglio regionale la competenza sulle eventuali modifiche della delimitazione degli ambiti.

  • art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Sono fatte salve [...] le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici [...] utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

    La gestione autonoma è salvaguardata solo quando ricorrono contestualmente i requisiti previsti dalla norma; il relativo accertamento compete all’Ente di governo d’ambito territorialmente competente.

  • art. 153 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Le infrastrutture idriche di proprietà comunale devono essere trasferite e affidate in concessione d’uso gratuita al gestore unico del servizio idrico integrato.

  • art. 21 della Convenzione di cooperazione dell’ATO n. 1 Lazio Nord-Viterbo

    I Comuni Convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore [...] le opere ed i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai servizi idrici.

    I Comuni aderenti alla Convenzione sono obbligati a trasferire al gestore unico le opere, i beni, gli impianti e le ulteriori componenti del servizio idrico secondo le modalità convenzionali.

Massime di principio

  • La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato compete alla Regione; il Comune inserito in un ambito regionale non può istituire autonomamente un sub ambito o modificare i confini dell’ambito mediante propria deliberazione.
  • Quando la normativa regionale attribuisce a un organo regionale la competenza a modificare la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, tale competenza non può essere esercitata dal Comune interessato attraverso un atto istitutivo di un sub ambito.
  • L’accertamento della sussistenza dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 spetta all’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente, non al singolo Comune.
  • Il Comune aderente a una Convenzione di cooperazione che prevede la gestione unitaria del servizio idrico e l’affidamento a un gestore unico non può sottrarsi unilateralmente al modello organizzativo convenzionale mediante l’istituzione di una gestione autonoma, in assenza del riconoscimento dei relativi presupposti da parte dell’Ente di governo d’ambito.
  • L’assenza di riconoscimento, da parte dell’Ente di governo d’ambito, dei requisiti per la gestione autonoma e l’inclusione del Comune tra gli enti inadempienti all’obbligo di trasferimento del servizio e delle infrastrutture al gestore unico impediscono al Comune di legittimare autonomamente la gestione del servizio idrico.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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