Sentenza del 02/05/2019 n. 2610 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cassazione con rinvio - ricorso in riassunzione - doppio computo del termine di sospensione feriale - tempestività - eccezione di tardività del ricorso in riassunzione - rigetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha eccepito la tardività del ricorso in riassunzione, sostenendo che il contribuente lo avesse depositato il 15 settembre 2016 oltre il termine di un anno decorrente dal deposito della sentenza di cassazione con rinvio, avvenuto il 15 luglio 2015. La questione riguardava il computo della sospensione feriale dei termini: occorreva stabilire se, nell'intervallo di oltre un anno, dovessero essere conteggiati entrambi i periodi feriali del 1°-31 agosto 2015 e del 1°-31 agosto 2016.
La decisione
La CTR ha rigettato l'eccezione preliminare di tardività dell'Ufficio, ritenendo tempestivo il ricorso in riassunzione. Ai fini del termine annuale previsto per la riassunzione dopo la cassazione con rinvio, devono essere computati integralmente entrambi i periodi di sospensione feriale qualora intervengano due volte prima della scadenza del termine. Il ricorso depositato il 15 settembre 2016, rispetto alla sentenza depositata il 15 luglio 2015, è quindi stato considerato tempestivo.
Norme richiamate
Norme sul termine annuale per la riassunzione del processo tributario dopo cassazione con rinvio
Il termine di un anno decorre dal deposito della sentenza di cassazione con rinvio e deve essere calcolato tenendo conto delle sospensioni processuali applicabili.
Disciplina della sospensione feriale dei termini processuali
Quando il periodo di sospensione feriale ricorre due volte prima della scadenza del termine annuale, ciascun periodo deve essere computato integralmente e aggiunto al termine.
Massime di principio
- Nel calcolo del termine per la riassunzione dopo una cassazione con rinvio, occorre individuare la data di deposito della sentenza e applicare il termine annuale previsto dalla legge.
- Se il termine annuale attraversa due distinti periodi di sospensione feriale, entrambi devono essere conteggiati integralmente; non si considera una sola sospensione in ragione del fatto che il termine è annuale.
- La tempestività va verificata aggiungendo al termine ordinario tutti i periodi di sospensione processuale effettivamente ricadenti nel suo decorso.
- Un'eccezione di tardività fondata sul conteggio di un solo periodo feriale deve essere respinta quando, prima della scadenza, si verifica anche un secondo periodo di sospensione feriale.
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