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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01995/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da più fideiussioni rilasciate da un soggetto a garanzia dei debiti di una società di cui era stato socio fino al 5 settembre 2006. Il garante ha chiesto in primo e secondo grado la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia delle garanzie. In appello e poi in cassazione ha sostenuto, in sintesi: che la qualità di socio costituiva un presupposto implicito delle fideiussioni e che la cessazione di tale qualità avrebbe determinato la sopravvenuta inefficacia delle garanzie; che le banche avevano violato l’art. 1956 c.c. continuando a erogare credito alla società nonostante il peggioramento della sua situazione economica e senza informarlo; che una fideiussione prestata per un importo massimo doppio rispetto al finanziamento violava l’art. 1938 c.c.; che il rilascio delle fideiussioni avrebbe richiesto il consenso dell’altro coniuge in quanto atto incidente sulla comunione legale; che una delle fideiussioni sarebbe nulla per contrasto con la normativa antitrust e con il modello ABI; e che la liquidazione delle spese di appello era immotivata o non conforme ai parametri ministeriali. La Corte d’appello ha respinto l’appello e il ricorso per cassazione ha riproposto dieci motivi, ma la Suprema Corte ha ritenuto il primo infondato e gli altri in larga parte inammissibili per difetto di specificità, autosufficienza o corretta censura della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la qualità di socio del fideiussore potesse integrare una presupposizione obiettiva e comune alle parti idonea a far venir meno l’efficacia delle fideiussioni per il solo fatto della successiva cessazione di tale qualità. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo, principalmente per violazione dell’art. 366 c.p.c. e per difetto di specificità; ha inoltre assorbito il terzo, quarto, quinto e sesto motivo in ragione dell’inammissibilità del secondo. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico invocato dal ricorrente; la Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non consente una nuova ricostruzione della volontà contrattuale, ma solo il controllo sul corretto uso dei canoni interpretativi da parte del giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    come sopra, invocato dal ricorrente; la Corte non ravvisa vizi del percorso interpretativo della Corte d'appello.

  • art. 1366 c.c.

    come sopra, invocato dal ricorrente; la Corte esclude che il contratto imponesse di leggere la qualità di socio come presupposto implicito delle fideiussioni.

  • art. 1956 c.c.

    la parte che deduce la liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore principale deve provare sia la nuova erogazione sia la consapevolezza della banca dell'irreversibile insolvenza; inoltre la Corte richiama l'assetto contrattuale che poneva a carico del garante un dovere di informarsi.

  • art. 1938 c.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità; dal testo emerge che la Corte di merito aveva escluso la nullità perché nel contratto erano indicati l'importo del credito e il massimale garantito.

  • artt. 180 e 184 c.c.

    il rilascio di una fideiussione per debito altrui è qualificato come atto di ordinaria amministrazione, rispetto al quale non assume rilievo la comunione sui beni richiamata dal ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: grava sul fideiussore che invochi l'art. 1956 c.c. dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è stata reputata inammissibile perché non adeguatamente specificata e non supportata dall'indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito per carenza di specificità e autosufficienza.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in più motivi; la Corte non ravvisa una corretta critica alla valutazione probatoria della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve esporre in modo specifico il fatto e la deduzione processuale rilevante; la sua omissione determina inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo deve contenere una critica chiara e univoca alla decisione impugnata; la mancata censura della ratio decidendi lo rende un non motivo e quindi inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la parte ricorrente deve indicare e localizzare con precisione atti e documenti su cui fonda le censure; la mancanza di tali indicazioni comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione di legge, ma la Corte richiede che la doglianza sia specifica e non si risolva in una diversa lettura del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i vizi processuali denunciati, ma le relative censure sono state respinte per inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge n. 287 del 1990

    richiamata nel motivo relativo alla nullità della fideiussione conforme al modello ABI; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5

    invocati per contestare la liquidazione delle spese, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con la motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • La presupposizione può essere invocata solo quando la situazione esterna assunta come presupposto del contratto sia oggettiva, comune alle parti o comunque conosciuta dall'altra parte, e dotata di valore determinante per la costituzione o la permanenza del vincolo; non basta un motivo soggettivo del contraente.
  • La mera cessazione di una qualità personale del garante, quando dipenda dalla sua stessa sfera di volontà o attività, non integra di per sé una presupposizione idonea a far cadere l'efficacia della fideiussione.
  • Chi invoca la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. deve provare sia la nuova concessione di credito dopo il peggioramento delle condizioni del debitore principale sia la consapevolezza della banca di una situazione di insolvenza irreversibile.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e indirizzato alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata indicazione degli atti e dei documenti rilevanti o la mancata critica della motivazione decisiva determinano inammissibilità.
  • La censura di violazione dei criteri ermeneutici non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del contenuto del contratto, perché il sindacato di legittimità controlla soltanto l'uso dei canoni interpretativi e la correttezza logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 1938 c.c., la doglianza sulla determinazione dell'importo massimo garantito deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e non può risolversi in una mera contrapposizione aritmetica tra credito erogato e garanzia prestata.
  • L'atto di prestare fideiussione per debito altrui, secondo la ricostruzione accolta nella decisione, è atto di ordinaria amministrazione e non richiede, di per sé, il consenso dell'altro coniuge in ragione della comunione legale.
  • La contestazione di una fideiussione per asserito contrasto con il modello ABI o con la disciplina antitrust richiede un'adeguata allegazione e localizzazione documentale; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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