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Sentenza

Sentenza n. 964/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 15 febbraio 2024 n. 28.

Giustizia amministrativa202600393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 15 febbraio 2024 n. 28, relativa all'attribuzione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico indicato nel titolo esecutivo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. L'amministrazione, pur costituitasi, non ha formulato contestazioni nel merito e non ha dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'esistenza dell'obbligo inequivoco risultante dal giudicato, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta dei ricorrenti, ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere promosso, per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione debitrice, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue una pronuncia esecutiva entro il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione coattiva del giudicato fissando un termine per l'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale giustificano l'accoglimento della domanda e l'ordine di adottare gli atti necessari alla concreta attribuzione delle utilità riconosciute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, con un termine successivo e subordinato all'ulteriore inottemperanza, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione obbligata.
  • Su richiesta della parte vittoriosa, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in una somma giornaliera decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e fino all'adempimento o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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