Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12255/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202506932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria, sostenendo che l'unica condanna a suo carico, relativa a una contravvenzione del 2010 per mancata esibizione dei documenti identificativi e del permesso di soggiorno, fosse risalente e inidonea a giustificare il diniego. Ha inoltre sostenuto che le ulteriori vicende consistessero in mere notizie di reato, senza condanne, e che una segnalazione per furto fosse stata archiviata. Ha lamentato, infine, che l'Amministrazione non avesse valutato la complessiva condotta tenuta durante la permanenza in Italia, né l'integrazione economica e sociale raggiunta. Il ricorso richiamava anche l'art. 6 della legge n. 91/1992, ritenuto dal giudice inconferente perché relativo alla cittadinanza per matrimonio e non alla naturalizzazione per residenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. L'Amministrazione deve formulare una valutazione complessiva sull'integrazione del richiedente, sulla sua affidabilità e sulla capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il giudice può esercitare solo un controllo estrinseco, verificando il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Nel caso concreto, il decreto penale di condanna del 2010 è stato legittimamente valorizzato perché il rifiuto di esibire i documenti ostacola l'attività di vigilanza delle autorità e denota scarsa collaborazione con lo Stato. Sono state inoltre legittimamente considerate, in chiave prognostica e globale, la pendenza di un procedimento per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e una successiva segnalazione per analogo fatto, anche se non accompagnate da condanna. Le risultanze penali possono infatti essere valutate sul piano amministrativo autonomamente rispetto all'accertamento della responsabilità penale, anche quando si trovino allo stadio di notizia di reato, purché siano inserite in una motivazione sufficiente e coerente. La pluralità, la reiterazione e la natura delle vicende sono state ritenute idonee a fondare un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. La residenza ultradecennale e il generico inserimento economico-sociale non sono stati considerati sufficienti a superare tali elementi, trattandosi di presupposti ordinari della domanda. Esclusi travisamento, illogicità, sproporzione e difetto di istruttoria, il diniego è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione; la decisione implica un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 6 l. 91/1992

    La disposizione disciplina la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e non è applicabile direttamente alla domanda di cittadinanza per residenza; può tuttavia offrire un parametro indiretto per apprezzare la gravità di determinate fattispecie penali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato prima dell'adozione del provvedimento negativo; il giudizio non ha rilevato vizi procedimentali derivanti dal suo utilizzo.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La violazione consistente nella mancata esibizione, senza giustificato motivo, del documento identificativo e del permesso di soggiorno è stata ritenuta rilevante quale indice di scarsa collaborazione con le autorità dello Stato.

  • art. 650 c.p.

    La condanna per la violazione contestata è stata considerata, insieme agli ulteriori elementi, nell'ambito della valutazione discrezionale sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 640-bis c.p.

    La pendenza di un procedimento e una successiva segnalazione per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche sono state ritenute elementi sintomatici valutabili in sede amministrativa anche senza una condanna penale.

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998

    La segnalazione relativa alla contraffazione del permesso di soggiorno è stata ricompresa tra gli elementi conoscitivi utilizzabili nella valutazione complessiva dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    La segnalazione per furto aggravato è stata menzionata tra le vicende emerse, pur risultando il relativo procedimento definito con archiviazione; la decisione non la considera autonomamente decisiva, ma nell'ambito del quadro complessivo.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non fonda un diritto alla concessione.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, l'Amministrazione deve valutare globalmente l'integrazione, l'affidabilità e la condotta del richiedente, considerando la pluralità, la natura, la reiterazione e la collocazione temporale degli elementi emersi nel periodo di osservazione, senza limitarsi alle sole condanne penali definitive.
  • Le notizie di reato e i procedimenti penali pendenti possono essere valutati negativamente ai fini della concessione della cittadinanza, anche in assenza di una condanna, perché la valutazione amministrativa della futura affidabilità e dell'assimilazione dei valori fondamentali è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • L'obbligo motivazionale del diniego di cittadinanza deve essere modulato in relazione allo stadio del procedimento penale, alla natura dei fatti e alla loro distanza temporale; una motivazione più articolata è necessaria quando il diniego si fonda su mere denunce o notizie di reato, ma tali elementi non sono per ciò solo inutilizzabili.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non sostitutivo: sono verificabili il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e l'assenza di travisamento, illogicità o irragionevolezza, mentre non è sostituibile la prognosi amministrativa sull'opportunità della naturalizzazione.
  • La residenza ultradecennale e il generico inserimento economico-sociale, costituendo presupposti ordinari della domanda e del soggiorno, non prevalgono automaticamente sugli elementi concreti che alimentino un ragionevole giudizio di inaffidabilità o di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.