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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11812 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva ritenuto illegittimo il diniego della definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 e la conseguente cartella di pagamento. La contribuente non aveva versato integralmente e nei termini tutte le rate dovute, ma il giudice di merito aveva ritenuto tale omissione non ostativa al perfezionamento del condono. L'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 9-bis, sostenendo che il pagamento integrale costituisse condizione necessaria per la validità della definizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto valida la notificazione del ricorso eseguita presso il procuratore domiciliatario indicato nel primo grado, nonostante la mancata costituzione della contribuente in appello e il rifiuto di ricevere l'atto. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la definizione agevolata ex art. 9-bis si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento delle somme dovute nei termini e secondo le modalità previste. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    La definizione agevolata si perfeziona soltanto mediante il pagamento integrale delle somme dovute, nei termini e con le modalità stabilite dalla norma. L'omesso o insufficiente versamento delle rate impedisce il perfezionamento del condono.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16

    Queste disposizioni prevedono, diversamente dall'art. 9-bis, specifiche ipotesi in cui il condono può risultare efficace anche in assenza di adempimento integrale. Tali discipline, avendo carattere eccezionale, non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2

    L'indicazione della residenza, della sede o del domicilio eletto nel primo grado mantiene efficacia anche nei gradi successivi, se la parte non fornisce una diversa indicazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 330, 138 e 141

    La notificazione del ricorso per cassazione può essere eseguita presso il domicilio risultante dal precedente grado di giudizio. La notifica a mani proprie del domiciliatario resta valida anche in caso di rifiuto di ricevere l'atto, quando il notificante non sia stato posto concretamente in condizione di effettuare la notifica altrove.

Massime di principio

  • Per le definizioni agevolate di natura eccezionale occorre verificare puntualmente le condizioni previste dalla singola norma: non è possibile estendere automaticamente regole favorevoli previste da altri tipi di condono.
  • Quando la norma richiede il pagamento integrale delle somme dovute, il mancato, tardivo o parziale versamento delle rate normalmente impedisce il perfezionamento della definizione agevolata e consente all'Amministrazione di procedere alla riscossione.
  • L'efficacia del condono dipende dal rispetto sia dell'importo dovuto sia dei termini e delle modalità di pagamento stabiliti dalla legge.
  • Nel giudizio tributario, il domicilio o la sede indicati nel primo grado possono continuare a essere utilizzati per le notificazioni nei gradi successivi, soprattutto quando la parte non si costituisce o non comunica un nuovo domicilio.
  • Il rifiuto del domiciliatario di ricevere la notificazione non determina necessariamente l'invalidità dell'atto, se il notificante non è stato informato tempestivamente di un diverso recapito utilizzabile.

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