Cassazione Penale, Sentenza n. 1394/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (anche per equivalente) relativo a somme di denaro nella disponibilità di Santoni, Marconi e della società Sirolo Costruzioni S.r.l., adottato nell'ambito di indagini per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e autoriciclaggio. Il ricorrente deduceva: (i) abnormità del provvedimento e violazione del diritto di difesa per omessa trasmissione al tribunale del riesame degli atti su cui si fondava la misura, così impedendone l'esame (artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.); (ii) carenza di motivazione in relazione al periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata e generica l'eccezione di abnormità/violazione del diritto di difesa, rilevando che il tribunale del riesame era comunque già in possesso degli atti per trasmissione in altra procedura collegata e che la difesa non aveva chiesto di visionarli; la semplice omissione di una ulteriore trasmissione non ha arrecato pregiudizio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione circa il pericolo di dispersione del denaro (fungibilità) correlato alla ipotizzata distrazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 322
Norma richiamata in riferimento alla competenza e funzioni del giudice per le indagini preliminari; contestualizzata come parte dell'iter del provvedimento cautelare e della sua impugnazione
Codice di procedura penale - art. 324
Riguarda il ruolo e i poteri del tribunale del riesame sui provvedimenti cautelari reali; la Corte sottolinea il potere-dovere del tribunale del riesame di verificare la trasmissione degli atti
Codice di procedura penale - art. 178, lett. c)
art. 178, lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla possibilità di esaminare gli atti; la Corte rileva che il diritto non è stato pregiudicato laddove gli atti erano già disponibili
Codice di procedura penale - art. 180
Collegato alle garanzie difensive; la Corte valuta l'effettivo pregiudizio subito dalla difesa prima di ritenere violata la norma
Codice di procedura penale - art. 309, co. 10
Richiamato per l'ambito del controllo del tribunale del riesame sui provvedimenti cautelari reali e sulla trasmissione degli atti
Codice di procedura penale - art. 325
Norma sul ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame; la Corte osserva che era esperibile tale rimedio
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, co. 8
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Richiamato per la procedura di trattazione scritta/verbale dei ricorsi in Cassazione (possibilità di requisitoria scritta del Procuratore generale)
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che autorizza la condanna per spese e sanzione a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o infondatezza manifesta; applicata per la condanna a pagare le spese e 3.000 euro alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La qualifica di "abnormità" di un provvedimento processuale richiede che esso sia o estraneo al sistema normativo o tale da determinare la stasi del procedimento; un provvedimento semplicemente illegittimo ma rientrante nei poteri del giudice non è "abnorme".
- Se il tribunale del riesame è già in possesso degli atti pertinenti (p.es. per trasmissione in altra procedura collegata), l'omissione di una nuova trasmissione non configura automaticamente violazione del diritto di difesa, salvo dimostrazione del concreto pregiudizio per la difesa.
- Per misure cautelari su somme di denaro il requisito del periculum in mora è frequentemente ritenuto sussistente dato il carattere fungibile del denaro e il rischio di dispersione, giustificando anche sequestri per equivalente.
- Motivazioni generiche o prive di elementi probatori concreti in Cassazione portano spesso a declaratorie di inammissibilità; i ricorsi devono esporre in modo specifico e documentato gli errori di diritto o di fatto.
- Prima di rivolgersi alla Cassazione è opportuno valutare rimedi processuali alternativi (p.es. istanza di revoca al giudice procedente, impugnazione ex art. 325 c.p.p. avverso ordinanze del riesame) e raccogliere prove del pregiudizio subito per sostenere i vizi denunciati.
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese e ad una sanzione (cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto manifestamente inammissibile o generico; quindi rischio economico dell'impugnazione mal fondata.
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