Sentenza n. 3251/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- – sezione lavoro - n. -OMISSIS- del28 settembre 2020, notificata in forma esecutiva in data 29 ottobre 2020 e passata in giudicato il 16 aprile 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro passata in giudicato, recante la condanna del Ministero al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli – sezione lavoro, che aveva quantificato in suo favore il credito derivante da una precedente pronuncia del Tribunale di Roma relativa al diritto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita. La sentenza passata in giudicato aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 23.223,72, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile in ragione della legittimazione passiva dell’Amministrazione, del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione in forma esecutiva, del decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni e dell’assenza di prova dell’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati e provvedendo al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha accolto anche la richiesta di nomina preventiva del commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o in un funzionario delegato. Il commissario dovrà intervenire, su istanza della ricorrente, dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e completare gli adempimenti sostitutivi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa verifica dell’eventuale adempimento tardivo dell’Amministrazione. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché gli interessi dovuti sino al soddisfo sono stati ritenuti già idonei a compensare l’ulteriore ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
n. 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita
La disposizione costituisce il fondamento del diritto economico riconosciuto alla ricorrente dalla precedente sentenza del giudice ordinario, successivamente quantificato nel giudizio definito dal titolo posto in esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro a titolo di penalità di mora
La penalità di mora non è stata liquidata quando gli interessi dovuti sino al soddisfo risultano già ampiamente satisfattivi e idonei a coprire anche l’eventuale ulteriore ritardo.
D.L. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio costituisce, insieme alla formazione del giudicato, alla notificazione del titolo e alla mancata prova dell’adempimento, presupposto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, quando il titolo sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche e l’Amministrazione non dimostri l’integrale esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice deve ordinare all’Amministrazione il pagamento delle somme dovute, detraendo gli eventuali versamenti medio tempore effettuati e fissando un termine per l’adempimento.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura sostitutiva per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice, subordinatamente alla richiesta dell’interessato e alla verifica dell’eventuale adempimento tardivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando gli interessi riconosciuti nel titolo giudiziario, decorrenti sino al soddisfo, siano già idonei a compensare l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione.
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