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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13970/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La decisione riguarda una persona già condannata in via definitiva a pena detentiva per associazione di stampo mafioso e per reati connessi al danneggiamento o sottrazione di cose sottoposte a sequestro, aggravati dal metodo mafioso. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse della condannata avverso il provvedimento applicativo della libertà vigilata, condividendo il giudizio di pericolosità sociale formulato dal magistrato di sorveglianza. In cassazione sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., lamentando in particolare la violazione degli artt. 203 e 208 c.p.p., l'erronea applicazione della disciplina sulla libertà vigilata, la carenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza e la mancanza di attualità della pericolosità sociale. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che il giudice di sorveglianza avesse erroneamente ritenuto persistente la pericolosità sulla base di elementi reputati non sufficienti o non attuali; la Corte osserva però che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero integralmente di merito, non scrutinabili in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondate, poiché l'ordinanza impugnata aveva correttamente valutato gli elementi agli atti e reso una motivazione congrua sulla pericolosità sociale e sui presupposti della libertà vigilata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1 lett. b), c) ed e)

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte rileva che, pur formalmente evocato, nel caso concreto il ricorso tendeva a una rivalutazione del merito non consentita.

  • art. 203 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare i presupposti della misura di sicurezza e la valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 208 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla libertà vigilata e sui relativi presupposti applicativi.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato come aggravante riferita ai reati presupposto della condanna definitiva indicata nel provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando si contestano il giudizio di pericolosità sociale e i presupposti applicativi di una misura di sicurezza sulla base di una diversa lettura degli atti.
  • Il vizio di violazione di legge, pur formalmente dedotto, deve individuare specifici errori giuridici del provvedimento impugnato; se le censure sono generiche o dirette soltanto a rimettere in discussione la valutazione fattuale, il ricorso è inammissibile.
  • La motivazione del provvedimento di sorveglianza sulla pericolosità sociale è immune da censura quando dà conto, in modo congruo e non illogico, degli elementi fattuali rilevanti tratti dagli atti, quali assenza di attività lavorativa, legami familiari con contesti criminali, frequentazione di pregiudicati e atteggiamento non collaborativo.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La valutazione di attualità della pericolosità sociale, se sorretta da motivazione coerente e aderente agli elementi indiziari disponibili, non può essere sovvertita in cassazione mediante una rivalutazione alternativa del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione

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