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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 24526 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il regime fiscale applicato alle somme ricevute in forma capitale alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, sosteneva che, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la componente costituita dal rendimento effettivamente prodotto dall'investimento del capitale dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,5%, anziché alla tassazione separata applicata sull'intero importo. Ha inoltre denunciato l'omessa valutazione della documentazione, tra cui la certificazione Enel del 20 ottobre 2005 e la nota di liquidazione Fondenel, attestante natura e ammontare dei rendimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e disposto il rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione. Ha stabilito che, per gli iscritti al fondo anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata limitatamente alla sorte capitale, mentre il rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato è assoggettabile alla ritenuta del 12,5%. Il giudice del rinvio dovrà valutare la documentazione prodotta e verificare se essa dimostri l'effettivo rendimento da investimento. Gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 restano invece interamente soggetti a tassazione separata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17, T.U.I.R.

    Il regime di tassazione separata si applica alla sorte capitale delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000 e, integralmente, alle prestazioni maturate dal 1 gennaio 2001.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    "comunque" a tassazione separata

    La disposizione assoggetta a tassazione separata le prestazioni pensionistiche erogate in forma capitale, ma la sua applicazione ai vecchi iscritti è stata delimitata dalla successiva norma interpretativa.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30

    "devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993"

    Introduce la distinzione tra vecchi iscritti e nuovi iscritti ai fondi pensione complementari, limitando determinate disposizioni fiscali ai soggetti iscritti dopo il 28 aprile 1993.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a)

    "si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001"

    Per i vecchi iscritti, il nuovo regime tributario si applica agli importi maturati dal 1 gennaio 2001; per quelli maturati prima continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

  • L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    La ritenuta agevolata del 12,5% si applica, per gli importi anteriori al 2001, alla sola componente di rendimento netto derivante dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 41, ora 44, comma 1, lett. g-quater), e 42, ora 45, comma 4

    Le disposizioni consentono di equiparare, ai fini fiscali, i proventi dei contratti di capitalizzazione a quelli dei contratti di assicurazione sulla vita, giustificando l'applicazione analogica della ritenuta del 12,5% ai rendimenti effettivi.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011

    Ha fissato il principio secondo cui le prestazioni dei fondi previdenziali complementari dei vecchi iscritti devono essere scomposte tra sorte capitale e rendimento netto, con regimi fiscali diversi.

Massime di principio

  • Quando una prestazione previdenziale complementare è liquidata in forma capitale, occorre distinguere la sorte capitale, derivante dai contributi, dal rendimento prodotto dalla gestione delle somme.
  • Per gli aderenti iscritti prima del 28 aprile 1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 seguono un regime misto: tassazione separata sulla sorte capitale e ritenuta del 12,5% sul rendimento netto effettivamente prodotto da investimenti sul mercato.
  • Il rendimento agevolabile non coincide con una crescita teorica o con una redditività calcolata mediante riserve matematiche e criteri attuariali; deve derivare causalmente dalla gestione del capitale sul mercato, anche non necessariamente finanziario.
  • La prova del rendimento effettivo grava sostanzialmente sul contribuente e deve essere fornita mediante documentazione specifica, analitica e riferibile alla singola posizione previdenziale.
  • Per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata, senza distinzione tra sorte capitale e rendimento.
  • Il giudice tributario deve esaminare concretamente le certificazioni e le note di liquidazione prodotte: non può escluderne il valore probatorio in modo generico senza verificarne contenuto e rilevanza.

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