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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18841/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. relativo alla detenzione subita dal 22/09/2010 al 24/10/2011 in conseguenza di indagini e misure cautelari per reati connessi allo spaccio e a falsificazione/appropriazione di sequestri. Il ricorrente deduceva che le sentenze di assoluzione piena escludevano ogni disponibilità di droga o denaro e che la Corte della riparazione aveva illegittimamente valorizzato elementi indiziari soggetti a revisione nel merito, estendendo la nozione di colpa grave e basandosi su valutazioni ipotetiche, deontologiche e su elementi non considerati nell'ordinanza di custodia cautelare. La difesa ha inoltre contestato l'assenza di prova del nesso causale tra le condotte ascritte (presunte omissioni) e l'adozione della misura restrittiva.

La decisione

La Corte d'Appello ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione per la riparazione sia autonoma rispetto al giudizio di merito e debba verificare se, ex ante, il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza di colpevolezza. Pur avendo censurato la Corte della riparazione per avere impropriamente richiamato un episodio non valutato nell'ordinanza di custodia (10 marzo 2010), ha confermato la rilevanza degli scambi intercettati nel 23 marzo 2010 e delle ammissioni rese dall'imputato circa la prassi di compensare informatori con dosi. In particolare ha ritenuto che l'inerzia di Petrillo di fronte alla sollecitazione del collega (la frase circa "prendere un panino") e la mancata segnalazione ai superiori costituissero una condotta di connivenza/passiva tolleranza idonea a costituire colpa grave ostativa alla riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla per le spese a carico del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'indennizzo è precluso se la detenzione è stata causata da dolo o colpa grave del detenuto. Il giudice della riparazione deve valutare, con valutazione ex ante e autonoma rispetto al merito, se il comportamento del ricorrente abbia contribuito a creare l'apparenza di fondatezza delle accuse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di riparazione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 75

    art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa alle conseguenze amministrative del possesso di stupefacenti; citata quale riferimento operativo nelle contestazioni e nella ricostruzione degli atti di servizio (mancata elevazione della contestazione amministrativa in un episodio).

  • art. 323 cod. pen.

    Articolo sul falso ideologico in atto pubblico; richiamato nel contesto di accertamenti su omissioni/irregolarità nella redazione dei verbali di sequestro e trasmissioni d'ufficio dal Tribunale competente.

  • art. 361 cod. pen.

    Articolo relativo a favoreggiamento; citato in relazione ad ipotesi di comportamento di taluno degli agenti coinvolti, come fatto processuale emerso nelle indagini e negli atti.

  • art. 110, 314, 479 cod. pen. e altre norme penali citate

    art. 110, art. 314 cod. pen., art. 479 cod. pen.

    Norme che descrivevano le fattispecie penalmente contestate nell'originario procedimento; la Corte ha richiamato che tali contestazioni erano state oggetto di giudizio di merito, ma nel giudizio di riparazione ha verificato se il comportamento dell'imputato avesse contribuito a creare il quadro indiziario.

Massime di principio

  • Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio di merito: si valuta ex ante se il comportamento del detenuto abbia creato la falsa apparenza di colpevolezza, non se integri o meno il reato.
  • La colpa grave ostativa all'indennizzo può derivare anche da omissioni o da violazioni deontologiche (connivenza passiva) quando tali comportamenti abbiano contribuito a rafforzare il quadro indiziario nei confronti dell'interessato.
  • Il giudice della riparazione non può valorizzare come ostative circostanze che il giudice di merito ha espressamente escluso o non ha accertato sul piano fattuale oltre ogni ragionevole dubbio; tuttavia può prendere in considerazione elementi accertati nel processo di merito anche se non erano la base esclusiva della ordinanza cautelare.
  • Per essere ostativa all'indennizzo, la condotta del ricorrente deve avere avuto un'efficacia causale o contributiva rispetto all'adozione della misura cautelare: è necessario valutare il nesso tra comportamento e percezione della sua responsabilità da parte dell'autorità giudicante.
  • È lecito che il giudice della riparazione dia rilievo a comportamenti diversi da quelli formalmente contestati, purché tali comportamenti risultino accertati nel processo e siano idonei a spiegare la formazione del convincimento cautelare.

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