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Sentenza

Sentenza n. 844/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 844/2025 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo nominale di 500 euro relativo a ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La sentenza, pubblicata il 16 aprile 2025, non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: il giudicato civile ha valore conformativo-ordinatorìo nei confronti dell'Amministrazione; la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale del Ministero, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, incaricato di assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero deve corrispondere una somma pari agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. L'insediamento del commissario non priva il Ministero del potere di adempiere spontaneamente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata negli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosca una prestazione a carico di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorìo nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve adottare le attività necessarie a far conseguire concretamente al destinatario il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia definitivo, sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e risulti l'inesecuzione dell'obbligo giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi, su istanza dell'interessato, dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dalla scadenza del termine assegnato nella sentenza di ottemperanza fino all'adempimento, spontaneo o commissariale.
  • La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di eseguire spontaneamente e tardivamente il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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