Sentenza n. 2239/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento 1) del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-del 12.11.2024 di decadenza della ferma prefissata quadriennale dell’Esercito; 2) del provvedimento di esclusione dall’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito 2024, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ed altri provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dalla ferma prefissata quadriennale e provvedimento di esclusione dalla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione lo ha dichiarato decaduto dalla ferma prefissata quadriennale, qualificando come servizio di fatto quello prestato nelle more, nonché il successivo provvedimento di esclusione dalla procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente. La decadenza era stata adottata dopo che l’Amministrazione aveva accertato, tramite il Casellario giudiziale, l’esistenza di un decreto penale di condanna per il delitto non colposo di cui all’art. 483 c.p., divenuto esecutivo nel 2020, mentre il militare aveva omesso di dichiarare condanne o pendenze sia nella domanda per il reclutamento VFP4 sia nella domanda di immissione in servizio permanente. Il ricorrente ha dedotto, quanto alla decadenza, la mancata valutazione della memoria procedimentale, la violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi di motivazione, nonché difetto di istruttoria, travisamento ed erronea applicazione dell’art. 635 d.lgs. 66/2010. Quanto all’esclusione dalla procedura di immissione, ha dedotto l’illegittimità derivata, l’erronea applicazione degli artt. 635 e 704 d.lgs. 66/2010 e la violazione dei principi di trasparenza, legittimo affidamento, leale collaborazione e buon andamento. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di aver appreso solo con il provvedimento amministrativo dell’esistenza della condanna, poiché la notifica del decreto penale era stata ritenuta invalida dal giudice dell’esecuzione; quest’ultimo lo aveva rimesso nei termini per proporre opposizione e aveva dichiarato il decreto non più esecutivo. Ha altresì evidenziato la natura risalente e meramente pecuniaria della pena, l’asserita innocuità del falso e il positivo servizio militare prestato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio in attesa della definizione del procedimento penale, ritenendo comunque possibile decidere la controversia e ravvisando i presupposti per l’accoglimento. Il Collegio ha distinto tra il reclutamento iniziale di soggetti provenienti dalla vita civile e l’immissione nel servizio permanente di militari già reclutati e inseriti nell’ordinamento militare. L’art. 635 d.lgs. 66/2010, che stabilisce requisiti generali per il reclutamento, comprese l’assenza di condanne per delitti non colposi e di imputazioni per tali delitti, opera automaticamente nella fase del reclutamento in ferma prefissata, ma non può essere applicato automaticamente al successivo passaggio nel servizio permanente. Quest’ultimo è disciplinato dall’art. 704 d.lgs. 66/2010 e richiede una valutazione concreta, anche alla luce della gravità dei fatti, della pena, della definitività dell’accertamento penale e dei comportamenti successivi del militare. Nel caso concreto, il decreto penale non era più esecutivo ed era stata consentita l’opposizione, sicché la posizione del ricorrente era assimilabile a quella dell’imputato, non a quella del condannato definitivo. Inoltre, la pena era soltanto pecuniaria e il militare aveva prestato servizio per un periodo significativo con ottimo profitto, fornendo prova concreta della propria attitudine e affidabilità. L’Amministrazione, applicando automaticamente la causa ostativa e senza svolgere la necessaria valutazione individualizzata sulla gravità del fatto e sulla sua incidenza sugli obblighi di servizio, ha quindi illegittimamente dichiarato la decadenza dalla ferma. Il provvedimento di esclusione dall’immissione in servizio permanente è stato annullato per illegittimità derivata. Il ricorso è stato integralmente accolto, con condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 635 d.lgs. 66/2010
non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
La disposizione stabilisce requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate e opera automaticamente nella fase di reclutamento in ferma prefissata, ma non determina l’automatica esclusione del militare già reclutato che aspiri al passaggio nel servizio permanente.
art. 704 d.lgs. 66/2010
al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa
La norma disciplina l’immissione nel servizio permanente e, non prevedendo la medesima automatica preclusione penale dell’art. 635, impone una valutazione concreta della posizione del militare già appartenente all’Amministrazione.
art. 957 d.lgs. 66/2010
proscioglimento, e di conseguenza l’esclusione dall’immissione in servizio permanente ... per condanna penale definitiva ... oppure per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare
La disposizione individua ipotesi specifiche che possono impedire l’immissione in servizio permanente, tra cui condanne penali definitive con determinate pene accessorie e gravi mancanze disciplinari; essa conferma che non ogni condanna o imputazione produce automaticamente l’esclusione.
art. 1357 d.lgs. 66/2010
grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare
La norma è richiamata quale base dei motivi disciplinari che possono fondare la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e, indirettamente, impedire l’immissione in servizio permanente.
art. 10 l. 241/1990
il partecipante può presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove pertinenti
È stato invocato dal ricorrente per censurare la mancata considerazione della memoria procedimentale; la decisione accoglie il ricorso sulla diversa e assorbente questione dell’automatica applicazione della causa ostativa.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato con riguardo all’obbligo di motivazione; la motivazione amministrativa è risultata inidonea perché non ha svolto la necessaria valutazione concreta della gravità del fatto e della sua incidenza sul rapporto di servizio.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, ma la sentenza fonda l’annullamento principalmente sull’illegittima applicazione automatica della causa escludente.
art. 483 c.p.
La condanna penale riguardava il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, con pena pecuniaria; il decreto penale era stato privato dell’esecutività e l’interessato era stato rimesso nei termini per proporre opposizione.
art. 666 c.p.p.
È stato utilizzato dal ricorrente per promuovere l’incidente di esecuzione relativo alla validità della notifica del decreto penale e ottenere la rimessione nei termini per l’opposizione.
art. 175 c.p.p.
È stato richiamato per la rimessione nei termini ai fini dell’opposizione al decreto penale di condanna.
Massime di principio
- L’art. 635, comma 1, lett. g) e g-bis), d.lgs. 66/2010, relativo ai requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate, opera automaticamente nella fase di reclutamento di soggetti provenienti dalla vita civile o comunque nell’ammissione alla ferma prefissata, ma non si applica automaticamente al successivo passaggio nel servizio permanente di militari già reclutati e inseriti nell’ordinamento militare.
- L’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, disciplinata dall’art. 704 d.lgs. 66/2010, richiede una valutazione concreta e motivata della posizione del militare, considerando la gravità dei fatti, la pena eventualmente irrogata, la definitività dell’accertamento penale e i comportamenti successivi durante il servizio.
- La mera esistenza di una condanna o imputazione per delitto non colposo non può determinare automaticamente, al momento del transito nel servizio permanente, la definitiva interruzione di un rapporto di servizio già instaurato, senza verificare la concreta incidenza del fatto sugli obblighi connessi allo status militare e al giuramento di fedeltà alla Repubblica.
- Quando il decreto penale di condanna è stato privato dell’esecutività e l’interessato è stato rimesso nei termini per proporre opposizione, la sua posizione non può essere trattata come quella di un condannato definitivamente; l’Amministrazione deve tenere conto della non definitività dell’accertamento penale nella valutazione dell’immissione in servizio permanente.
- La diversa disciplina tra reclutamento iniziale e immissione nel servizio permanente trova giustificazione nella diversità delle situazioni: per il primo è ammissibile una soglia ostativa automatica e generalizzata, mentre per il militare già appartenente all’Amministrazione la verifica deve essere individualizzata, ferma restando la rilevanza delle ipotesi specifiche di proscioglimento e delle gravi mancanze disciplinari previste dagli artt. 957 e 1357 d.lgs. 66/2010.
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