Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14266/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202406254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota Istat relativa alla metodologia di calcolo dell’adeguamento triennale delle retribuzioni del personale di magistratura e DPCM 3 giugno 2024 che ha fissato l’adeguamento per il triennio 2021-2023 nella misura del 6,69%, oltre agli atti presupposti e conseguenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione rappresentativa)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato la metodologia elaborata dall’Istat e il DPCM adottato sulla sua base, deducendo violazione dell’art. 2 della legge n. 27/1981, dell’art. 24 della legge n. 448/1998 e dell’art. 104 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e violazione del principio di specialità. In particolare, ha sostenuto che il calcolo avrebbe illegittimamente escluso numerose componenti accessorie e variabili del trattamento economico, comprese le indennità di missione o servizio e gli arretrati; avrebbe considerato soltanto alcune categorie del pubblico impiego, escludendo parte dei comparti contrattualizzati e non contrattualizzati; e avrebbe applicato una media ponderata degli incrementi, attribuendo un peso maggiore alle categorie numericamente più consistenti, anziché la media aritmetica tra le diverse categorie. Le amministrazioni hanno difeso la legittimità del metodo, sostenendo che gli emolumenti esclusi non avessero natura propriamente retributiva, che la platea monitorata fosse sufficientemente rappresentativa e che il riferimento agli incrementi medi pro capite consentisse la ponderazione in base al numero dei dipendenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, richiamando e applicando i principi affermati dal Consiglio di Stato sul medesimo metodo di calcolo. Ha ritenuto che il trattamento economico complessivo rilevante ai fini dell’adeguamento comprenda ogni componente corrisposta al dipendente pubblico per il servizio prestato, comprese le voci accessorie e variabili, le indennità aventi funzione reintegratoria o riparatoria, le indennità di missione o servizio all’estero e gli arretrati, da imputare secondo un criterio di competenza alla data di maturazione dell’incremento. Ha ritenuto illegittima anche l’esclusione di categorie del pubblico impiego, poiché l’art. 24, comma 4, della legge n. 448/1998 impone di considerare tutte le altre categorie del pubblico impiego, senza che l’Istat disponga di un potere discrezionale di limitarne la platea per ragioni statistiche o pratiche. Ha inoltre escluso la legittimità della media ponderata: l’incremento medio deve essere calcolato all’interno di ciascuna categoria e la media tra categorie deve essere aritmetica, senza ponderazione in base alla consistenza numerica degli appartenenti. Gli atti impugnati sono stati annullati e sono state dichiarate le spettanze del personale di magistratura al corretto calcolo dell’adeguamento. Le amministrazioni sono state condannate ad adottare nuove determinazioni conformi entro novanta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza. Nelle more, il DPCM conserva efficacia e gli emolumenti già corrisposti non sono ripetibili, dovendo essere eventualmente integrati mediante conguaglio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 Cost.

    Il meccanismo legale di adeguamento retributivo contribuisce a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

  • art. 2 l. 19 febbraio 1981, n. 27

    Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti.

    L’adeguamento deve essere calcolato considerando gli incrementi delle altre categorie del pubblico impiego e i benefici medi pro capite dei comparti indicati dalla legge; la media tra categorie è aritmetica e non ponderata in base alla consistenza numerica.

  • art. 24, comma 1, l. 23 dicembre 1998, n. 448

    Disciplina l’adeguamento annuale del personale pubblico non contrattualizzato sulla base degli incrementi medi conseguiti dalle categorie contrattualizzate.

  • art. 24, comma 4, l. 23 dicembre 1998, n. 448

    Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell’adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell’articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

    Per il personale di magistratura devono essere considerati tutti gli incrementi del trattamento economico complessivo, inclusi quelli accessori e variabili, riferiti a tutte le altre categorie del pubblico impiego, contrattualizzate e non contrattualizzate; la media tra categorie non può essere ponderata in base al numero degli appartenenti.

  • art. 12, comma 1, preleggi

    Il chiaro riferimento legislativo alle altre categorie del pubblico impiego non consente interpretazioni amministrative volte a escludere determinate categorie.

Massime di principio

  • Ai fini dell’adeguamento triennale delle retribuzioni del personale di magistratura, il trattamento economico complessivo comprende tutte le somme corrisposte ai dipendenti pubblici per il servizio prestato, comprese le componenti accessorie e variabili, le indennità di missione o servizio, le indennità reintegratorie o riparatorie e gli arretrati.
  • Gli arretrati derivanti da rinnovi contrattuali devono essere considerati nel calcolo degli incrementi del trattamento economico; per evitare distorsioni temporali, possono essere imputati secondo un criterio di competenza alla data di maturazione dell’incremento.
  • Il riferimento legislativo alle altre categorie del pubblico impiego impone di includere tutte le categorie, sia contrattualizzate sia non contrattualizzate, senza che l’Istat o altra amministrazione possa limitarne la platea per ragioni campionarie, statistiche o organizzative.
  • Nel calcolo dell’adeguamento, l’incremento medio deve essere determinato all’interno di ciascuna categoria sulla base dei benefici medi pro capite; la media tra le diverse categorie deve essere aritmetica e non può essere ponderata in base alla consistenza numerica degli appartenenti.
  • La complessità delle rilevazioni statistiche o l’assenza di una fonte conoscitiva perfettamente coincidente con il dato legislativo non giustifica un metodo di calcolo difforme dalla legge né esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria completa.
  • Il giudice amministrativo può modulare gli effetti dell’annullamento, mantenendo temporaneamente efficaci gli atti impugnati nelle more della riedizione del potere e disponendo che gli emolumenti già corrisposti non siano ripetibili, con eventuale corresponsione dei conguagli derivanti dai nuovi conteggi.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.