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Sentenza

Sentenza n. 958/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202100198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di revoca di contributi PAC e obbligo di restituzione di 83.622,89 euro, unitamente agli atti istruttori e all'interdittiva antimafia presupposta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società, dopo avere ricevuto nel 2018 contributi PAC per complessivi 83.622,89 euro, ha impugnato la determinazione con cui AGREA ha revocato i contributi e ne ha imposto la restituzione, in conseguenza di un'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Bologna. L'interdittiva, adottata nel 2019, è stata successivamente revocata dalla Prefettura nel settembre 2019; il precedente giudizio promosso contro l'interdittiva è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con statuizione confermata in appello. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 67, 84, 88-quater e 92, comma 5, d.lgs. 159/2011; eccesso di potere per travisamento, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione; violazione del principio tempus regit actum e del principio di proporzionalità, sostenendo che al momento dell'erogazione non esisteva alcun provvedimento prefettizio ostativo e che l'interdittiva era stata rimossa prima della revoca dei contributi. Ha inoltre dedotto l'illegittimità costituzionale dell'automatismo previsto dall'art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011, anche per contrasto con gli artt. 25, 41 e 117 Cost., l'art. 7 CEDU, l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, l'art. 9 l. 689/1981 e l'art. 649 c.p.p., nonché l'illegittimità derivata della revoca rispetto all'interdittiva. Nel corso del giudizio la ricorrente ha invocato la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 178/2021, che ha espunto dal catalogo dei reati ostativi la fattispecie rilevante nel caso concreto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determinazione dirigenziale di revoca dei contributi. Ha ritenuto decisivo che la sentenza della Corte costituzionale n. 178/2021 abbia eliminato, con effetto retroattivo, la disposizione dell'art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui attribuiva efficacia automaticamente ostativa alla condanna per il reato considerato. La declaratoria di incostituzionalità opera ex tunc e impedisce l'applicazione della norma anche ai giudizi pendenti e ai fatti anteriori, salvo il limite dei rapporti esauriti, definiti da giudicato irrevocabile o comunque consolidati per effetto di preclusioni irreversibili. Nel caso concreto il rapporto non era esaurito, poiché la revoca dei contributi era ancora direttamente contestata e la censura relativa alla norma poi dichiarata incostituzionale era stata proposta nel giudizio. Il TAR ha escluso che il precedente consolidamento dell'interdittiva impedisse di valutare la sopravvenuta caducazione del suo unico fondamento normativo: il provvedimento prefettizio successivo, qualificato come atto sostitutivo e confermativo, attestava infatti che l'interdittiva originaria si fondava esclusivamente sull'automatismo derivante dalla condanna. Venuto meno ex tunc tale automatismo, è venuto meno anche il presupposto unico della pretesa restitutoria di AGREA. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrazionale e iniquo collegare la revoca definitiva dei contributi alla breve efficacia temporale dell'interdittiva, quando la causa normativa ostativa era stata eliminata dall'ordinamento. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011

    Nella parte in cui valorizza la condanna per il reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

    La disposizione costituiva il fondamento dell'automatismo ostativo alla percezione dei contributi e dell'obbligo di restituzione; tale fondamento è venuto meno ex tunc a seguito della declaratoria di incostituzionalità.

  • artt. 84, 88-quater e 92, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'interdittiva antimafia e ai suoi effetti, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 67, comma 8.

  • sentenza Corte costituzionale n. 178/2021

    Ha espunto dal catalogo dei reati automaticamente ostativi la fattispecie considerata nel caso concreto, con efficacia retroattiva nei rapporti non esauriti.

  • art. 640, comma 2, n. 1, c.p.

    La condanna per tale fattispecie era stata utilizzata quale presupposto automatico dell'interdittiva e della revoca dei contributi; dopo la declaratoria di incostituzionalità non può più sostenere tali effetti automatici.

  • artt. 25, 41 e 117 Cost.

    Parametri costituzionali dedotti dalla ricorrente a sostegno della censura sull'automatismo ostativo.

  • art. 7 CEDU

    Parametro convenzionale dedotto dalla ricorrente in relazione agli effetti sostanzialmente sanzionatori dell'automatismo.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Parametro convenzionale dedotto dalla ricorrente.

  • art. 9 l. 689/1981

    Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro delle censure sull'automatismo.

  • art. 649 c.p.p.

    Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro delle censure sull'automatismo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale elimina la disposizione colpita con effetto ex tunc, impedendone l'applicazione anche ai fatti anteriori e ai giudizi pendenti, salvo il limite dei rapporti definitivamente esauriti per giudicato irrevocabile, decadenza, prescrizione o altra preclusione irreversibile.
  • Un rapporto amministrativo non è esaurito quando è ancora pendente il giudizio contro il provvedimento applicativo della norma successivamente dichiarata incostituzionale e la questione relativa alla norma costituisce oggetto di una censura specificamente proposta.
  • La definitività formale di un provvedimento amministrativo presupposto non impedisce di valutare, nel giudizio ancora pendente contro il successivo atto consequenziale, la sopravvenuta caducazione ex tunc dell'unico fondamento normativo della pretesa amministrativa.
  • Quando la revoca di un contributo pubblico e la conseguente restituzione si fondano esclusivamente su un automatismo ostativo previsto da una norma poi dichiarata incostituzionale, il venir meno ex tunc della norma determina il venir meno del presupposto della revoca e impone l'annullamento dell'atto, se il rapporto non è esaurito.
  • Non è razionale collegare la revoca definitiva di contributi pubblici alla mera efficacia temporanea di un'interdittiva antimafia, quando l'interdittiva e gli atti consequenziali risultino fondati unicamente su una causa ostativa normativa successivamente espunta dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiQuestione di legittimità costituzionalePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoria

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