Cassazione Civile, Ordinanza n. 32611/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di vicinato tra fondi contigui siti in Calatabiano, in cui un proprietario aveva chiesto: 1) la condanna dei confinanti al rifacimento di un muro di contenimento posto sul confine, ritenuto necessario per il contenimento del terreno e delle acque; 2) il risarcimento dei danni asseritamente provocati dal deflusso delle acque provenienti dal fondo superiore o dal fondo confinante; 3) la contestazione della domanda riconvenzionale dei vicini relativa al distacco di derivazioni/canalizzazioni insistenti sul proprio fondo. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, ordinando il rifacimento del muro e rigettando il risarcimento, mentre la Corte d'appello aveva respinto l'appello principale. Successivamente il soccombente aveva proposto revocazione della sentenza d'appello, deducendo errori di fatto della CTU e della decisione sulla natura artificiale o naturale delle derivazioni, sulla funzione del muro e sui terrazzamenti; la revocazione era stata dichiarata inammissibile. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla revocazione si denunciavano violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., travisamento della CTU, omesso esame di fatti decisivi, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme sulle acque e sulla responsabilità. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello si reiteravano censure analoghe sul carattere naturale o artificiale dello scolo, sulla violazione dell'art. 913 c.c., sulla mancata considerazione del percolamento naturale e sulla domanda risarcitoria, oltre a doglianze sulle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, ha esaminato prioritariamente quello contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione e ha ritenuto infondate tutte le doglianze. Ha affermato che i motivi non denunciavano un vero errore di fatto revocatorio, ma miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e della CTU; ha ribadito che l'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. consiste in una falsa percezione di un fatto materiale, incontroverso e decisivo, non in un errore di giudizio o nell'apprezzamento delle prove. Quanto al ricorso contro la sentenza d'appello, la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché diretti a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito, non consentita in cassazione, e perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non apparente. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 913 c.c. sul deflusso naturale delle acque e non censurabile la regolazione delle spese. Entrambi i ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
La Corte ha disposto la riunione dei ricorsi per connessione tra impugnazione della sentenza d'appello e impugnazione della sentenza resa sulla revocazione.
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel testo ratione temporis applicabile.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale applicabile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere nella falsa percezione di un fatto materiale incontrovertibile, non nella valutazione delle prove o in un errore di giudizio.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ha disatteso espressamente la regola di decisione, non quando abbia semplicemente valutato diversamente le prove.
art. 116 c.p.c.
Spetta al giudice di merito scegliere e valutare le prove, compresa la CTU, e tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del travisamento assoluto della risultanza istruttoria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il veicolo per denunciare errori processuali, tra cui la nullità per motivazione apparente o per errori qualificati come error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il nuovo testo consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non la rivalutazione del merito; in presenza di doppia conforme la censura è ulteriormente preclusa.
art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
Se la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è apparente quando consente di comprendere le ragioni in fatto e in diritto della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della motivazione, ma ritenuto non violato perché la sentenza conteneva una motivazione comprensibile e controllabile.
art. 913 c.c.
Regola il naturale deflusso delle acque; il fondo inferiore deve ricevere le acque che scolano naturalmente, ma non quelle deviate o rese gravose da opere dell'uomo, salvo trasformazione ab immemorabili.
art. 2043 c.c.
L'alterazione del deflusso delle acque derivante da un'opera può integrare fatto illecito risarcibile.
art. 2051 c.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto la censura inidonea a scardinare la decisione di merito sul regime delle acque e sul mancato aggravamento provato.
art. 2053 c.c.
Richiamato come ipotesi distinta relativa alla rovina di edificio o manufatto, ma ritenuto estraneo al tema di causa.
art. 887 c.c.
Richiamato quale disciplina non applicabile alla specifica fattispecie esaminata dalla Corte.
artt. 915, 916 e 917 c.c.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la tesi del danno da venir meno di sponde o argini, ma la Corte ha ritenuto che la controversia fosse diversa e non riconducibile a tali norme.
art. 1079 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle acque e alle servitù, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione decisiva nel senso invocato dai ricorrenti.
art. 1043 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle acque, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.
art. 91 c.p.c.
Le spese del grado di appello sono state regolate secondo il principio di soccombenza.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione disposta in primo grado è stata ritenuta frutto di valutazione discrezionale non censurabile.
art. 93 c.p.c.
Le spese di cassazione sono state distratte in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia sulle spese è stata ritenuta irrilevante o comunque non idonea a determinare la cassazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione si fondi sulla supposizione o negazione di un fatto materiale incontrovertibilmente esistente o inesistente; non ricorre quando il ricorrente contesti l'apprezzamento delle prove, la lettura della CTU o la valutazione delle risultanze istruttorie.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: tali norme sono violate solo in ipotesi tipiche di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di esplicito discostamento dalla regola legale di valutazione, non quando si censuri la maggiore o minore persuasività attribuita alle prove.
- La deduzione di motivazione apparente o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili richiede l'assenza, in concreto, di una motivazione intelligibile; se la sentenza consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito, la censura è infondata anche se la parte ritiene errata la soluzione adottata.
- Il principio del naturale deflusso delle acque ex art. 913 c.c. opera solo per le acque che scolano naturalmente dal fondo superiore al fondo inferiore; se lo sbocco delle acque è stato determinato da opere dell'uomo, la disciplina del deflusso naturale non si applica, salvo trasformazione consolidata ab immemorabili.
- L'alterazione del deflusso naturale delle acque da parte di opere umane può fondare responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. solo quando sia allegato e provato un aggravamento concreto e causalmente efficiente del pregiudizio.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa quando la sentenza d'appello sia una doppia conforme rispetto a quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, salvo che il ricorrente indichi specifiche divergenze tra le rationes decidendi dei due giudici di merito.
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