Tribunale, Ordinanza T-37/20
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 17 December 2020. — United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v European Commission. — Action for annulment – EAGF and EAFRD – Time limit for bringing an action – Starting point – Notification and publication – No excusable error – Out of time – Inadmissibility. — Case T-37/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso del Regno Unito contro la decisione di esecuzione 2019/1835 della Commissione, che escludeva talune spese dal finanziamento FEAGA/FEASR. Ha stabilito che, essendo la decisione notificata al Regno Unito, il termine di impugnazione decorreva dalla notifica e non dalla pubblicazione. Ha inoltre escluso l’esistenza di un errore scusabile, nonostante la notifica e la pubblicazione della stessa decisione.
Azione di annullamento tardiva contro una decisione di esclusione dal finanziamento FEAGA/FEASR: decorrenza del termine per ricorrere dalla notifica e non dalla pubblicazione, con conseguente irricevibilità dell’azione del Regno Unito.
La questione giuridica
Se l’azione di annullamento proposta dal Regno Unito fosse stata introdotta entro il termine di cui all’articolo 263 TFUE, e in particolare se il termine decorresse dalla notifica della decisione alla parte destinataria o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; inoltre, se la combinazione di notifica e pubblicazione della stessa decisione potesse integrare un errore scusabile idoneo a derogare alla tardività.
Principio di diritto
Quando una decisione è notificata al suo destinatario ed è individualmente rivolta a esso, il termine per proporre ricorso ex articolo 263 TFUE decorre dalla notifica, anche se l’atto è successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale; la pubblicazione non prevale sulla notifica. La mera combinazione di notifica e pubblicazione della medesima decisione non integra, di per sé, un errore scusabile, salvo circostanze eccezionali idonee a creare una confusione perdonabile in un soggetto diligente e normalmente informato. Nel caso di specie, il ricorso del Regno Unito, proposto oltre il termine decorrente dalla notifica, è stato dichiarato irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/1835
Azione di annullamento contro la decisione di esecuzione 2019/1835
Il Tribunale dell’Unione europea, quarta sezione, ha pronunciato un’ordinanza in un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dal Regno Unito contro la decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, relativa all’esclusione dal finanziamento dell’Unione di talune spese effettuate nell’ambito del FEAGA e del FEASR. La controversia riguarda esclusivamente l’ammissibilità del ricorso, in particolare la sua tempestività.
Fatti e procedimento
La Commissione aveva adottato la decisione di esecuzione 2019/1835 il 30 ottobre 2019, escludendo dal finanziamento UE, tra l’altro, spese sostenute dal Regno Unito per una contestata debolezza nella definizione delle società collegate agli �quot;active farmers�quot;. La decisione era stata sia notificata al Regno Unito il 30 ottobre 2019 sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 31 ottobre 2019.
Il Regno Unito ha proposto ricorso il 22 gennaio 2020. La Commissione ha eccepito l’irricevibilità per tardività ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. Il Regno Unito ha anche chiesto una sospensione del procedimento, poi respinta, e due Stati membri, Repubblica ceca e Repubblica francese, hanno chiesto di intervenire a sostegno del ricorrente.
Questione del termine di ricorso
Il Tribunale ricorda che, ai sensi del sesto comma dell’articolo 263 TFUE, il ricorso per annullamento deve essere proposto entro due mesi dalla pubblicazione, dalla notifica o, in mancanza, dalla conoscenza dell’atto, secondo il caso concreto; il termine è inoltre prorogato di dieci giorni per ragioni di distanza ai sensi dell’articolo 60 del regolamento di procedura.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale afferma che il termine per agire è di ordine pubblico e va verificato d’ufficio, poiché serve a garantire certezza del diritto ed evitare disparità di trattamento. Nel caso di specie, poiché la decisione era diretta al Regno Unito e lo riguardava individualmente, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, essa ha prodotto effetti nei suoi confronti dalla notifica. Di conseguenza, il termine di ricorso è iniziato a decorrere da quella notifica, non dalla pubblicazione.
Il Tribunale conclude che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 9 gennaio 2020; essendo stato depositato il 22 gennaio 2020, era tardivo.
Errore scusabile
Il Regno Unito invocava un errore scusabile, sostenendo che la notifica e la pubblicazione della decisione avessero generato confusione sul dies a quo del termine. Il Tribunale riconosce in astratto che, in circostanze eccezionali, un errore scusabile può impedire la decadenza, ma sottolinea che ciò è possibile solo quando il comportamento dell’istituzione abbia creato una confusione perdonabile in un soggetto diligente e normalmente informato.
Nel caso concreto, il Tribunale esclude tale ipotesi perché:
- la Commissione ha semplicemente notificato la decisione al destinatario e, in aggiunta, l’ha pubblicata;
- il Regno Unito ha ammesso che la prassi della Commissione non era censurabile;
- le norme applicabili sul termine di ricorso e sul suo punto di partenza erano chiare;
- il ritardo derivava anche da una disfunzione interna al sistema organizzativo del Regno Unito, dovuta a una "miscommunication" tra la rappresentanza permanente e le autorità competenti.
Il Tribunale respinge anche gli argomenti fondati sulla certezza del diritto e sull’interesse a una pronuncia nel merito: tali considerazioni non consentono di derogare a termini processuali perentori, che esistono proprio per garantire la certezza dei rapporti giuridici e impedire impugnazioni indefinite.
Esito del giudizio
Poiché non vi era errore scusabile e il ricorso era stato proposto fuori termine, il Tribunale lo dichiara irricevibile. Di conseguenza, non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica ceca e della Repubblica francese.
Spese
Il Regno Unito, rimasto soccombente, è condannato alle spese, incluse quelle sostenute dalla Commissione. La Repubblica ceca e la Repubblica francese sopportano le proprie spese relative alle istanze di intervento.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, per gli atti individuali notificati al destinatario, il termine di impugnazione decorre dalla notifica ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, TFUE, e non dalla successiva pubblicazione. La pubblicazione di un atto già notificato non sposta il dies a quo né giustifica, di regola, un errore scusabile; la tardività comporta l’irricevibilità del ricorso.
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