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Ordinanza

Ordinanza n. 1532/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 23706/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore sanitario privato)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Dal testo dell’ordinanza non sono specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi né le censure articolate contro la sentenza di primo grado. In sede cautelare l’appellante ha allegato un pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte necessitino di un sollecito approfondimento nel merito, a cognizione piena, senza anticipare la decisione sull’appello. Ha tuttavia accolto la domanda cautelare, rilevando che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, era opportuno mantenere integra la situazione esistente nelle more della decisione di merito. Il Collegio ha considerato non solo il pregiudizio allegato dall’appellante, ma anche il rischio che l’esecuzione della sentenza, ove successivamente riformata, arrecasse pregiudizio alle parti appellate e imponesse una complessa attività di adeguamento al giudicato. È stata quindi sospesa l’esecutività della sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 29 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata accolta con sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento pieno incompatibile con una definizione immediata, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata senza anticipare la decisione sul merito.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il giudice può valorizzare non soltanto il pregiudizio allegato dall’appellante, ma anche il rischio di pregiudizi per le parti appellate derivanti dall’esecuzione della sentenza e dalla successiva necessità di adeguamento al giudicato in caso di riforma.
  • La sospensione cautelare della sentenza d’appello può essere disposta quando sia opportuno mantenere integra la situazione di fatto e di diritto nelle more della decisione di merito, al fine di evitare modificazioni difficilmente reversibili o attività amministrative complesse.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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