Cassazione Civile, Ordinanza n. 00920/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
Due soci di una società a ristretta base sociale impugnavano l’avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2006, venivano rideterminati i loro redditi IRPEF in proporzione alla quota di partecipazione, in conseguenza dell’opzione esercitata dalla società per il regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 d.P.R. n. 917/1986. Essi sostenevano di non essere vincolati da una scelta della società che assumevano di non conoscere e che, comunque, l’opzione avrebbe richiesto la loro espressa sottoscrizione. In appello, tuttavia, l’Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado, valorizzando la lettera delle norme sul regime di trasparenza. Nel ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione del contraddittorio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci ex art. 14 d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 115 e 116 d.P.R. n. 917/1986, perché l’opzione societaria non sarebbe opponibile ai soci non aderenti o inconsapevoli; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per errata indicazione delle percentuali di partecipazione sociale; 4) omessa pronuncia sulla domanda di esenzione dalle sanzioni per assenza di dolo o colpa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di accertamento dei redditi di società trasparenti e dei soci, l’unitarietà dell’accertamento comporta litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali; pertanto il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta rilevabile d’ufficio. Poiché la società non risultava aver proposto ricorso e non era quindi possibile una riunione piena dei giudizi, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero processo, cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio con integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 546/1992
nei giudizi tributari relativi ad accertamenti inscindibili tra società e soci è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la sua mancanza determina nullità assoluta rilevabile d’ufficio
artt. 115 e 116 d.P.R. n. 917/1986
disciplinano il regime di trasparenza fiscale e l’automatica imputazione del reddito sociale ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione, senza necessità di adesione espressa del singolo socio secondo il richiamo operato dalla Corte
art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
richiamato come base dell’unitarietà dell’accertamento nelle società di persone e nei soci, con automatica imputazione dei redditi
art. 29 d.lgs. 546/1992
richiamato per la possibilità di riunione dei giudizi ai fini dell’economia processuale quando ne ricorrano i presupposti
art. 360 c.p.c.
norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata dai ricorrenti per dedurre violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi
art. 112 c.p.c.
richiamato a supporto della dedotta omessa pronuncia su questioni devolute
art. 132 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di motivazione/struttura della sentenza per omesso esame di fatto decisivo
Massime di principio
- Nei giudizi tributari aventi ad oggetto la rettifica dei redditi imputati per trasparenza a società e soci, l’accertamento ha natura unitaria e inscindibile: il processo deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni personali di uno solo di essi.
- L’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Quando la controversia riguarda un avviso unitario da cui derivano rettifiche sia per la società sia per i soci, la riunione dei giudizi può essere preferibile per ragioni di economia processuale, ma resta necessario che tutti i litisconsorti risultino effettivamente presenti nel processo.
- Nel regime di trasparenza fiscale, l’imputazione automatica del reddito ai soci opera in via proporzionale alle quote di partecipazione, indipendentemente dalla percezione del reddito stesso.
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