Cassazione Penale, Sentenza n. 1288/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura degli arresti domiciliari disposta dal g.i.p.; dedotte nullità per mancata messa a disposizione delle intercettazioni richieste e violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. per mancanza di gravità indiziaria, con la tesi che l'eventuale nullità delle intercettazioni toglierebbe il fondamento probatorio della misura. In realtà il caso presenta anche profili processuali: il g.i.p. di Roma aveva dichiarato incompetenza territoriale e trasmesso gli atti al g.i.p. di Civitavecchia ai sensi dell'art. 27 c.p.p., che non ha rinnovato la misura nel termine di 20 giorni.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare disposta dal g.i.p. del Tribunale di Roma il 18/06/2024 per decorrenza del termine di cui all'art. 27 c.p.p.: essendo venuto meno il termine di 20 giorni senza che il giudice indicato come competente abbia rinnovato la misura, la misura originaria è cessata. La Corte ha ritenuto inoltre che la proposizione del conflitto di competenza non abbia effetto sospensivo (art. 30, comma 3 c.p.p.) e che l'art. 32, comma 3 c.p.p. non autorizzi a protrarre l'efficacia della prima ordinanza oltre il termine assegnato al giudice indicato come competente. Conseguenza pratica: misura inefficace; gli atti sono tornati al giudice competente individuato dalla successiva decisione sulla competenza.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
La trasmissione degli atti al giudice indicato come competente impone a quest'ultimo di provvedere entro 20 giorni per la rinnovazione della misura cautelare; la mancata rinnovazione nel termine comporta la perdita di efficacia della misura originaria.
art. 30, comma 3 cod. proc. pen.
La proposizione del conflitto di competenza non sospende il procedimento in corso: il giudice indicato come competente è comunque tenuto a svolgere le necessarie attività processuali, ivi compresa l'eventuale rinnovazione della misura cautelare.
art. 32, comma 3 cod. proc. pen.
Il termine di 20 giorni richiamato si applica all'ipotesi in cui la Cassazione risolva il conflitto; non può essere interpretato come dispositivo che prolunghi automaticamente l'efficacia della prima ordinanza cautelare oltre il termine previsto dall'art.27 per la rinnovazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Stabilisce la valutazione della gravità indiziaria necessaria per l'adozione di misure cautelari; la nullità di prove rilevanti (es. intercettazioni) può incidere sulla persistenza della gravità indiziaria, ma va valutata concretamente sul complesso probatorio.
art. 29 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di effetti della pronuncia di competenza; nella ricostruzione giurisprudenziale discussa la dichiarazione di competenza può essere implicita, ma ciò non esclude i limiti dettati dall'art.27 e art.30.
Massime di principio
- Se un g.i.p. si dichiara incompetente e trasmette gli atti ai sensi dell'art.27 c.p.p., il giudice indicato come competente ha 20 giorni per rinnovare la misura cautelare; la mancata rinnovazione nel termine determina l'inefficacia della misura originaria.
- La proposizione del conflitto di competenza non sospende il procedimento (art.30, comma 3 c.p.p.): il giudice ad quem può e deve comunque svolgere le attività necessarie, compresa la rinnovazione della misura, pur potendo contemporaneamente sollevare il conflitto.
- L'art.32, comma 3 c.p.p. disciplina il termine per la rinnovazione a seguito della decisione della Cassazione sul conflitto e non estende automaticamente l'efficacia della prima ordinanza oltre i termini ordinari: non usare quell'articolo per giustificare inerzia del giudice ad quem.
- In presenza di mancata messa a disposizione di intercettazioni, il difensore può dedurre la nullità e chiedere la verifica dell'incidenza di quelle prove sulla gravità indiziaria (art.273 c.p.p.), ma l'esito dipende dalla valutazione complessiva del materiale probatorio.
- Nella pratica difensiva, controllare tempestivamente se la rinnovazione è stata adottata entro 20 giorni: in assenza, proporre istanza per la dichiarazione di inefficacia della misura o per la revoca immediata; se le intercettazioni non sono state acquisite, sollevare eccezioni processuali e richiedere accesso agli atti.
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