Corte di giustizia, Sentenza C-294/25
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2026. — UD, VO, GT et KJ, en leur nom propre et en tant qu’associés de la Società Agricola UD e co. e a. contro Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Latte e prodotti lattiero-caseari – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Consegna a un acquirente non riconosciuto – Articolo 24, paragrafo 1 – Nozione di “sanzione” – Prelievo supplementare a carico del produttore – Prelievo calcolato sulla totalità del prodotto consegnato – Proporzionalità – Diritti della difesa e diritto a un ricorso effettivo. — Causa C-294/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio del Consiglio di Stato italiano, ha chiarito che il regime UE sul latte consente agli Stati membri di prevedere sanzioni per le consegne a un acquirente non riconosciuto. Una misura nazionale che fa gravare sul produttore un prelievo sull’intero latte consegnato può essere compatibile con il diritto dell’Unione, se resta effettiva, proporzionata e dissuasiva. Restano però indispensabili le garanzie procedurali, compreso il diritto a un ricorso effettivo.
Prelievo supplementare sul latte applicato al produttore per consegna a un acquirente non riconosciuto: compatibilità con il regolamento n. 595/2004 e limiti derivanti dal principio di proporzionalità e dalla Carta
La questione giuridica
Se l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, letto alla luce del principio di proporzionalità, osti a una disciplina nazionale che, in caso di consegna di latte a un acquirente non riconosciuto, assoggetta l’intero latte consegnato a un prelievo supplementare a carico del produttore; e, in via accessoria, quale rilievo abbiano i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, uguaglianza e non discriminazione, nonché le garanzie procedurali e il diritto a un ricorso effettivo.
Principio di diritto
L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 non osta a una normativa nazionale che, in caso di consegna di latte a un acquirente non riconosciuto, impone al produttore un prelievo supplementare sull’intero quantitativo consegnato, purché la misura abbia carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo; tuttavia, essendo una sanzione adottata nell’attuazione del diritto dell’Unione, le modalità di irrogazione e di impugnazione devono rispettare i diritti della difesa e l’articolo 47 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1788/2003
- Regolamento (CE) n. 1392/2001
- Regolamento (CE) n. 595/2004
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Prelievo supplementare per consegna a acquirente non riconosciuto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il giudice nazionale chiedeva se il diritto dell’Unione osti a una disciplina italiana che, in caso di consegna di latte a un acquirente non riconosciuto, assoggetta l’intero quantitativo consegnato a un prelievo supplementare a carico del produttore.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti, soci o titolari di aziende agricole, avevano conferito latte alla Società Cooperativa Latte 2001, il cui riconoscimento come acquirente era stato revocato. L’AVEPA ha quindi emesso ingiunzioni di pagamento nei loro confronti, ritenendo applicabile l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 49/2003, che prevede il prelievo sull’intero quantitativo consegnato a un acquirente non riconosciuto.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1788/2003, che istituisce il prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il regolamento (CE) n. 1392/2001, poi abrogato;
- il regolamento (CE) n. 595/2004, e segnatamente l’articolo 24, paragrafo 1;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
- la Carta dei diritti fondamentali, in particolare l’articolo 47 e l’articolo 51, paragrafo 1.
Riformulazione della questione e irricevibilità parziale
La Corte osserva che, poiché il regolamento n. 1392/2001 era già stato abrogato e le consegne erano successive al 1° aprile 2004, solo il regolamento n. 595/2004 rileva. Inoltre, la parte della questione che evocava i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, uguaglianza e non discriminazione è dichiarata irricevibile, perché il giudice del rinvio non aveva spiegato in modo sufficiente il nesso tra tali principi e la normativa controversa.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il prelievo supplementare sul latte, previsto dal regolamento n. 1788/2003, non ha natura penale: esso è uno strumento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, destinato a regolarizzare e stabilizzare il mercato lattiero-caseario e a finanziare le spese del settore.
Quanto all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004, esso impone agli Stati membri di stabilire sanzioni in caso di consegna a un acquirente non riconosciuto. La Corte rileva che la disposizione lascia agli Stati membri un margine nella scelta della sanzione, purché essa sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.
La misura nazionale in discussione non viene qualificata come una mera applicazione del prelievo ordinario legato al superamento delle quote: essa sanziona infatti la violazione delle condizioni del regime, ossia il fatto stesso di aver consegnato a un acquirente non riconosciuto. Per questo motivo la Corte ritiene che la misura possa rientrare nella nozione di “sanzione” ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1.
In merito alla proporzionalità, la Corte afferma che il fatto che il prelievo si applichi anche a quantitativi eventualmente coperti da quota non appare, in astratto, sproporzionato, tenuto conto dell’importanza di garantire la corretta riscossione del prelievo e il buon funzionamento del sistema delle quote latte.
Garanzie procedurali e diritto a un ricorso effettivo
Poiché la misura nazionale costituisce l’attuazione del diritto dell’Unione, si applicano la Carta e, in particolare, l’articolo 47. Di conseguenza, il produttore destinatario della sanzione deve beneficiare dei diritti della difesa e di un ricorso effettivo, indipendentemente dalla qualificazione formale data dal diritto interno alla misura stessa.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004 non osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di consegna di latte a un acquirente non riconosciuto, l’assoggettamento dell’intero latte consegnato a un prelievo supplementare a carico del produttore, purché la misura sia effettiva, proporzionata e dissuasiva. Le modalità di adozione e di impugnazione devono però rispettare i diritti della difesa e l’articolo 47 della Carta.
Principio affermato
Nel sistema delle quote latte, gli Stati membri possono prevedere sanzioni a carico del produttore che consegni latte a un acquirente non riconosciuto, anche mediante un prelievo sull’intero quantitativo consegnato; tale scelta è compatibile con il regolamento n. 595/2004 se la misura resta proporzionata e dissuasiva e se il procedimento sanzionatorio assicura tutela giurisdizionale effettiva e garanzie difensive.
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