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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40835/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/03/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta il 10/01/2023. Il ricorso denunciava: (i) violazione degli artt. 309 comma 9-bis e 125 comma 3 c.p.p. per il rigetto della domanda di differimento dell'udienza; (ii) violazione dell'art. 297 c.p.p. per mancata retrodatazione della decorrenza del termine della custodia cautelare, con riferimento al procedimento "Rinascita Scott"; (iii) carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sui capi F, G e L (estorsione e concorso in reati aggravati da art. 416-bis), nonché mancato esame di rilievi difensivi e diversa valutazione delle intercettazioni e della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che: (i) il rigetto della richiesta di differimento non fosse impugnabile salvo nullità o motivazione apparente e che la motivazione data dal Tribunale non fosse apparentemente viziata; (ii) la contestazione sulla retrodatazione dei termini richiedeva una diversa valutazione dei fatti rimessa al giudice di merito; (iii) il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato al controllo della motivazione e della sua congruenza logica e non può sostituirsi alla valutazione di merito sulle intercettazioni e sul peso probatorio; pertanto le censure sulla consistenza degli indizi non hanno fondamento in Cassazione. Non è derivata remissione in libertà (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9-bis c.p.p.

    art. 309 comma 9-bis cod. proc. pen.

    La decisione che rigetta la richiesta di differimento dell'udienza non è impugnabile salvo che sia nulla per assoluta carenza di motivazione o presenti motivazione solo apparente; nel caso la motivazione del Tribunale è stata ritenuta non apparentemente viziata.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle doglianze procedurali sul rigetto del differimento; non ha consentito di ritenere il provvedimento del Tribunale nullo o affetto da apparente motivazione.

  • art. 297 c.p.p.

    Sull'ipotesi di retrodatazione della decorrenza della misura cautelare, la Corte conferma cheva valutato se, al momento del primo provvedimento, gli atti avessero già contenuto elementi idonei e sufficienti per adottare la successiva ordinanza; la valutazione concreta degli elementi è rimessa al giudice di merito.

  • art. 273 c.p.p.

    Definisce il criterio della gravità indiziaria: il pubblico ministero deve poter contare su un quadro indiziario sufficientemente compiuto; la Corte ha richiamato tale standard ma ha ritenuto che la verifica della consistenza degli indizi sia questione di merito, sindacabile in Cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato quale requisito delle concrete esigenze cautelari che giustificano l'adozione della misura; la sussistenza di tali esigenze è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 416-bis c.p.

    art. 416-bis cod. pen. (e aggravante art. 416-bis, comma 1)

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante di tipo mafioso in relazione alle condotte contestate; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione sul punto non fosse manifestamente illogica e che l'apprezzamento sia di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma applicata per il caso in cui il provvedimento impugnato non determina la rimessione in libertà dell'indagato; la Cassazione ha disposto gli adempimenti conseguenti.

  • artt. 628, 629 e 110, 112 c.p.

    art. 110, art. 112 comma 1 n.2; art. 628 comma 3 n.3; art. 629 comma 2

    Norme sostanziali relative ai delitti di estorsione e al concorso; costituivano i capi di imputazione (F, G, L) valutati dal Tribunale del Riesame e che la Cassazione ha ritenuto non suscettibili di sindacato ampia in questa sede, salvo manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • Il rigetto di una richiesta di differimento dell'udienza ex art. 309, comma 9-bis c.p.p. è difficilmente impugnabile in Cassazione salvo nullità o motivazione solo apparente: per impugnare con successo occorre dimostrare che la motivazione è formalmente inesistente o manifestamente illogica.
  • Le contestazioni sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) richiedono prova che gli elementi probatori idonei per la successiva ordinanza fossero già disponibili al momento della prima ordinanza; la valutazione concreta di tale disponibilità è questione di merito.
  • Il controllo della Cassazione sui provvedimenti 'de libertate' è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della congruenza logica della motivazione: non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione delle intercettazioni o sulla valutazione del peso delle fonti probatorie.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di fatto riservata al giudice di merito e possono essere censurate in Cassazione solo se la motivazione che le recepisce è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Per contestare l'esistenza dei gravi indizi (art. 273 c.p.p.) è necessario mostrare che la decisione di merito manca di motivazione adeguata o è affetta da manifesta illogicità; una mera differente lettura delle prove non è sufficiente.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare collegato ad altro procedimento (es. procedimento precedente come "Rinascita Scott"), è cruciale documentare con atti certi le date e le vicende processuali utili a dimostrare interruzioni o la sovrapposizione dei termini; senza ciò la Cassazione tende a ritenere la questione di merito non sindacabile.
  • Le censure procedurali e difensive devono essere puntuali e dimostrate con atti e riferimenti precisi: la semplice affermazione di mancato esame di rilievi difensivi non supera il filtro di inammissibilità se non indicato con chiarezza come vizio di motivazione.

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