Cassazione Penale, Sentenza n. 40835/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/03/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta il 10/01/2023. Il ricorso denunciava: (i) violazione degli artt. 309 comma 9-bis e 125 comma 3 c.p.p. per il rigetto della domanda di differimento dell'udienza; (ii) violazione dell'art. 297 c.p.p. per mancata retrodatazione della decorrenza del termine della custodia cautelare, con riferimento al procedimento "Rinascita Scott"; (iii) carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sui capi F, G e L (estorsione e concorso in reati aggravati da art. 416-bis), nonché mancato esame di rilievi difensivi e diversa valutazione delle intercettazioni e della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che: (i) il rigetto della richiesta di differimento non fosse impugnabile salvo nullità o motivazione apparente e che la motivazione data dal Tribunale non fosse apparentemente viziata; (ii) la contestazione sulla retrodatazione dei termini richiedeva una diversa valutazione dei fatti rimessa al giudice di merito; (iii) il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato al controllo della motivazione e della sua congruenza logica e non può sostituirsi alla valutazione di merito sulle intercettazioni e sul peso probatorio; pertanto le censure sulla consistenza degli indizi non hanno fondamento in Cassazione. Non è derivata remissione in libertà (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309, comma 9-bis c.p.p.
art. 309 comma 9-bis cod. proc. pen.
La decisione che rigetta la richiesta di differimento dell'udienza non è impugnabile salvo che sia nulla per assoluta carenza di motivazione o presenti motivazione solo apparente; nel caso la motivazione del Tribunale è stata ritenuta non apparentemente viziata.
art. 125, comma 3 c.p.p.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle doglianze procedurali sul rigetto del differimento; non ha consentito di ritenere il provvedimento del Tribunale nullo o affetto da apparente motivazione.
art. 297 c.p.p.
Sull'ipotesi di retrodatazione della decorrenza della misura cautelare, la Corte conferma cheva valutato se, al momento del primo provvedimento, gli atti avessero già contenuto elementi idonei e sufficienti per adottare la successiva ordinanza; la valutazione concreta degli elementi è rimessa al giudice di merito.
art. 273 c.p.p.
Definisce il criterio della gravità indiziaria: il pubblico ministero deve poter contare su un quadro indiziario sufficientemente compiuto; la Corte ha richiamato tale standard ma ha ritenuto che la verifica della consistenza degli indizi sia questione di merito, sindacabile in Cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 c.p.p.
Richiamato quale requisito delle concrete esigenze cautelari che giustificano l'adozione della misura; la sussistenza di tali esigenze è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 416-bis c.p.
art. 416-bis cod. pen. (e aggravante art. 416-bis, comma 1)
Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante di tipo mafioso in relazione alle condotte contestate; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione sul punto non fosse manifestamente illogica e che l'apprezzamento sia di merito.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma applicata per il caso in cui il provvedimento impugnato non determina la rimessione in libertà dell'indagato; la Cassazione ha disposto gli adempimenti conseguenti.
artt. 628, 629 e 110, 112 c.p.
art. 110, art. 112 comma 1 n.2; art. 628 comma 3 n.3; art. 629 comma 2
Norme sostanziali relative ai delitti di estorsione e al concorso; costituivano i capi di imputazione (F, G, L) valutati dal Tribunale del Riesame e che la Cassazione ha ritenuto non suscettibili di sindacato ampia in questa sede, salvo manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Il rigetto di una richiesta di differimento dell'udienza ex art. 309, comma 9-bis c.p.p. è difficilmente impugnabile in Cassazione salvo nullità o motivazione solo apparente: per impugnare con successo occorre dimostrare che la motivazione è formalmente inesistente o manifestamente illogica.
- Le contestazioni sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) richiedono prova che gli elementi probatori idonei per la successiva ordinanza fossero già disponibili al momento della prima ordinanza; la valutazione concreta di tale disponibilità è questione di merito.
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti 'de libertate' è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della congruenza logica della motivazione: non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione delle intercettazioni o sulla valutazione del peso delle fonti probatorie.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono valutazione di fatto riservata al giudice di merito e possono essere censurate in Cassazione solo se la motivazione che le recepisce è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per contestare l'esistenza dei gravi indizi (art. 273 c.p.p.) è necessario mostrare che la decisione di merito manca di motivazione adeguata o è affetta da manifesta illogicità; una mera differente lettura delle prove non è sufficiente.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare collegato ad altro procedimento (es. procedimento precedente come "Rinascita Scott"), è cruciale documentare con atti certi le date e le vicende processuali utili a dimostrare interruzioni o la sovrapposizione dei termini; senza ciò la Cassazione tende a ritenere la questione di merito non sindacabile.
- Le censure procedurali e difensive devono essere puntuali e dimostrate con atti e riferimenti precisi: la semplice affermazione di mancato esame di rilievi difensivi non supera il filtro di inammissibilità se non indicato con chiarezza come vizio di motivazione.
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