Cassazione Civile, Ordinanza n. 18972/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti da beni mobili di loro proprietà collocati in un appartamento al primo piano di un edificio condominiale, asseritamente danneggiati da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento soprastante, di proprietà della resistente, nel quale erano in corso lavori edili eseguiti da una ditta chiamata in causa. In primo grado la domanda era stata rigettata per carenza di prova; il Tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo, da un lato, inammissibile la pretesa di qualificare in appello la domanda come azione ex art. 2051 c.c. dopo averla impostata in primo grado come azione ex art. 2043 c.c., e, dall'altro, comunque non provati il nesso causale tra lavori e danni, l'effettiva esistenza dei beni asseritamente danneggiati e il loro valore. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che la domanda fosse stata sin dall'origine proposta a titolo custodiale e che avessero assolto l'onere probatorio sulla relazione tra cosa custodita e danni, anche per effetto di una confessione stragiudiziale della proprietaria convenuta, oltre che dell'istruttoria orale e documentale. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2730 e 2735 c.c., lamentando che il Tribunale non avesse valorizzato le dichiarazioni confessorie della resistente. Con il terzo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c., sostenendo che la documentazione e le prove orali comprovassero i danni e la loro quantificazione.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha ribadito che la censura sulla valutazione delle prove non può essere proposta come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando si contesti solo il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, essendo tale profilo sindacabile, al più, nei limiti del vizio motivazionale. Ha poi osservato che le dichiarazioni della resistente, per come riportate nel ricorso, erano state correttamente apprezzate dal giudice di merito come dirette ad affermare l'imputabilità dei danni ai lavori eseguiti dalla ditta chiamata, e dunque non avevano valore confessionorio in senso sfavorevole alla dichiarante. Quanto alla prova dei danni e della loro quantificazione, la Corte ha rilevato anche la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., per mancata specifica indicazione del contenuto dei documenti richiamati, oltre alla sostanziale richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata difesa degli intimati ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come titolo di responsabilità custodiale; la Corte osserva che, nel caso concreto, la pretesa era stata impostata in origine come azione ex art. 2043 c.c. e che non risultava una confutazione idonea della motivazione di merito sul punto.
art. 2043 c.c.
La domanda era stata ricondotta dal giudice di merito a responsabilità aquiliana fondata sul fatto storico dell'esecuzione dei lavori e sul nesso causale con i danni lamentati.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiari di non dover osservare la regola di disponibilità delle prove o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non quando si contesti soltanto il modo in cui ha apprezzato le prove offerte.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non quando si censuri la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 2730 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2735 c.c. per sostenere la valenza confessoria delle dichiarazioni della controparte, ma la Corte esclude che nel caso concreto tali dichiarazioni fossero sfavorevoli alla dichiarante.
art. 2735 c.c.
Richiamato per la confessione stragiudiziale; la Corte nega che le dichiarazioni riportate integrassero una confessione utile ai ricorrenti.
art. 2702 c.c.
Invocato per la documentazione prodotta; la Corte rileva l'insufficiente specificazione del contenuto dei documenti ai fini del giudizio di legittimità.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda; la mancata trascrizione o puntuale indicazione comporta inammissibilità del motivo nella parte corrispondente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La denuncia del vizio di valutazione della prova deve essere veicolata, nei limiti consentiti, come difetto di motivazione e non come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Richiamato come causa preclusiva del controllo sul vizio motivazionale nel caso di c.d. doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; essa è configurabile solo quando il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un regime legale di valutazione diverso da quello previsto.
- La censura relativa alla mancata valorizzazione di una confessione stragiudiziale richiede che le dichiarazioni siano effettivamente sfavorevoli al dichiarante; se le dichiarazioni mirano invece a sostenere l'imputazione del danno a terzi, il giudice di merito può escluderne il valore confessoria.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di errori di valutazione probatoria deve rispettare l'onere di specifica indicazione del contenuto degli atti e dei documenti rilevanti; la mera evocazione della documentazione, senza puntuale trascrizione o localizzazione, è insufficiente.
- Non è consentito trasformare in sede di legittimità una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in una censura di violazione di legge.
- rami
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