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Ordinanza

Ordinanza n. 2535/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento previa adozione di misure cautelari dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente;

Giustizia amministrativa202513897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per il rilascio del visto per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione rispetto all’istanza di convocazione finalizzata alla formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio. Nella fase cautelare ha indirizzato la domanda nei confronti del Consolato di Karachi. Il TAR ha rilevato che sia la diffida inviata nella fase procedimentale sia l’originaria domanda giudiziale erano invece rivolte all’Ambasciata d’Italia a Islamabad, la quale aveva già fissato un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR, limitatamente alla valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris della domanda di accertamento del silenzio-inadempimento proposta nei confronti del Consolato di Karachi. La mancata corrispondenza tra l’autorità destinataria della diffida e dell’originaria domanda giudiziale e quella successivamente individuata come resistente, unitamente all’avvenuta fissazione dell’appuntamento da parte dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, ha escluso, allo stato, la plausibile configurabilità del silenzio-inadempimento dedotto. La domanda cautelare è stata pertanto respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento non è assistita dal fumus boni iuris quando l’inerzia viene imputata a un’autorità diversa da quella alla quale erano state rivolte la diffida procedimentale e l’originaria domanda giudiziale.
  • La fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda amministrativa da parte dell’autorità destinataria dell’istanza esclude, allo stato della fase cautelare, la plausibile configurabilità di un silenzio-inadempimento rispetto a tale istanza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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